Art. 7. 1. I contratti di cessione degli alloggi possono prevedere una clausola contenente il divieto di vendita dell'alloggio per un certo numero di anni, in particolare quando esso e' localizzato in centri storici. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici