Art. 7.
  1. I contratti di cessione  degli  alloggi  possono  prevedere  una
clausola  contenente il divieto di vendita dell'alloggio per un certo
numero di anni, in particolare quando esso e' localizzato  in  centri
storici.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le
                                  riforme istituzionali e gli  affari
                                  regionali
                                  PRANDINI,   Ministro   dei   lavori
                                  pubblici