Art. 2. Polizze assicurative 1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica. 2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicita' di rapporti assicurativi riguardanti una pluralita' di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3. 3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attivita' di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di cui all'art. 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonche' coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva. 4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro. 5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro. 6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro di cui all'art. 3.