Art. 15.
  Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali  9,15%,  di
scadenza  1›  marzo  1992,  nominativi,  dovranno essere compilate su
apposite distinte descrittive dei buoni ad esse  uniti  e  presentate
soltanto  presso  le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono
essere esibite dagli incaricati della  Banca  d'Italia  stessa  o  da
altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
  Le  richieste  di rinnovo possono essere firmate e presentate anche
da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.  La  Banca
d'Italia  rilascera'  apposite  ricevute per il capitale nominale dei
nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione  generale  del debito pubblico a favore delle filiali della
Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di  tesoreria,  per  la
successiva  consegna  agli  interessati, previo ritiro delle ricevute
rilasciate.
  I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,15% - 1›  marzo
1992,  nominativi,  che  non  intendano  avvalersi  della facolta' di
chiederne il rinnovo con le modalita' indicate nel presente articolo,
dovranno chiederne il rimborso alla  Direzione  generale  del  debito
pubblico  per  il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei
termini e con le modalita' previste  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia  di  debito  pubblico;  sara'  operata  la ritenuta di cui al
citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento  a
norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.