IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429;
  Considerato  che,  in  applicazione  degli   articoli   5   e   27,
rispettivamente  commi 3 e 7, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  8  luglio  1986,  n.  429,  occorre  fissare  i   criteri
selettivi, stabilendo gli scaglioni di pensioni e stipendi nonche' le
percentuali  delle  partite  da  verificare per la pratica attuazione
della revisione dei pagamenti delle spese fisse di  competenza  delle
direzioni   provinciali   del  Tesoro,  disposti  mediante  procedure
automatizzate;
  Visti i propri decreti in data 9 luglio  1987,  15  marzo  1988,  4
agosto  1989  e  16  ottobre  1990  con i quali sono state fissate le
modalita' per il riscontro  dei  pagamenti  disposti  rispettivamente
fino  al  31  dicembre  1986, 31 dicembre 1987, 31 dicembre 1988 e 31
dicembre 1989;
  Ritenuto  opportuno  definire  gli  strumenti  e  le  modalita'  di
pianificazione  dei  controlli  in  riferimento ai pagamenti eseguiti
nell'anno 1990 tenendo conto della capacita' operativa delle  singole
direzioni  provinciali  in  relazione  al  carico  di  lavoro ed alla
situazione qualitativa e quantitativa del  personale  assegnato  alle
direzioni medesime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  il  riscontro  di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in riferimento  ai
pagamenti  eseguiti  dal  1›  gennaio  1990  al  31 dicembre 1990, le
partite di pensione da verificare sono distinte in quattro  scaglioni
costituiti  dalle pensioni di guerra, dalle pensioni ordinarie, dalle
pensioni ferroviarie e degli istituti  di  previdenza  nonche'  dagli
altri assegni vitalizi.
  2.  La  quantita'  delle  partite  da  verificare,  indicata  nella
allegata tabella A, e' stabilita in base alle possibilita'  operative
degli  uffici,  tenendo  conto  del  carico  di  lavoro  di  ciascuna
direzione e della situazione qualitativa e quantitativa del personale
in servizio al 31 dicembre 1990.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  428/1985  reca:   "Semplificazione   e
          snellimento   delle   procedure  in  materia  di  stipendi,
          pensioni  ed  altri  assegni:      riorganizzazione   delle
          direzioni   provinciali  del  Tesoro  e  istituzione  della
          Direzione  generale  dei  servizi  periferici  del  Tesoro;
          adeguamento      degli      organici      del     personale
          dell'amministrazione  centrale  e  periferica del Ministero
          del tesoro e del personale amministrativo della  Corte  dei
          conti".
             -  Il  testo dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 27, comma
          7, del D.P.R. n. 429/1986 (Adeguamento della normativa  sui
          servizi  espletati  dagli  uffici  periferici del Tesoro in
          materia  di  stipendi,  pensioni  e   altre   spese   fisse
          all'evoluzione   della   tecnologia   e  alle  esigenze  di
          utilizzazione dei sistemi di  elaborazione  automatica  dei
          dati; semplificazione delle relative procedure; definizione
          delle   specifiche   responsabilita'   amministrative   dei
          dirigenti e del personale delle direzioni  provinciali  del
          Tesoro  e  degli  organi  del  sistema  informativo)  e' il
          seguente:
             "Art. 5, comma 3. - Detto riscontro (riscontro da  parte
          delle direzioni provinciali del Tesoro dei tabulati inviati
          dal Centro nazionale di calcolo e contabilita' e dai centri
          interregionali  di  elaborazione  con i quali danno notizia
          alle direzioni medesime dei risultati delle  lavorazioni  e
          dei   controlli   automatici  eseguiti  in  relazione  alle
          variazioni di carattere generale da apportare alle  partite
          di  pensione  a  carico  delle  stesse)  avviene in base ai
          criteri selettivi fissati periodicamente dal  Ministro  del
          tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le
          diverse  direzioni  provinciali  del Tesoro - tenendo conto
          delle  loro  possibilita'  operative  -  gli  scaglioni  di
          pensioni  e  la  percentuale  delle  partite  da verificare
          nell'ambito di ogni scaglione".
             "Art. 27, comma 7. - Detto riscontro (riscontro da parte
          delle direzioni provinciali del Tesoro dei tabulati inviati
          dal Centro nazionale di calcolo e contabilita' e dai centri
          interregionali di elaborazione con i  quali  danno  notizia
          alle  direzioni  medesime dei risultati delle lavorazioni e
          dei  controlli  automatici  eseguiti  in   relazione   alle
          variazioni  di carattere generale da apportare alle partite
          di stipendio a carico delle  stesse)  avviene  in  base  ai
          criteri  e  con le modalita' previste dal comma 3 dell'art.
          5".
             - Il D.M.  9  luglio  1987  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  223  del 24
          settembre 1987.
             - Il D.M.  15  marzo  1988  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 126 del 31 maggio
          1988.
             - Il D.M.  4  agosto  1989  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 16 ottobre
          1989.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. n.
          429/1986 si veda nelle note alle premesse.