Art. 2.
  1.  Il  riscontro  di  cui  all'art.  27,  comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1986,  n.  429,  in  materia  di
stipendi  per i pagamenti eseguiti dal 1› gennaio al 31 dicembre 1990
viene effettuato suddividendo  le  partite  di  stipendio  in  cinque
scaglioni   riferiti  rispettivamente  ai  magistrati,  ai  dirigenti
nonche' al personale della scuola, dell'universita' e dei Ministeri.
  2. Nell'ambito  degli  scaglioni  la  quantita'  delle  partite  da
verificare,  indicata  nell'allegata  tabella B, e' stabilita in base
alle possibilita' operative degli uffici, tenendo conto del carico di
lavoro  di  ciascuna  direzione  e  della  situazione  qualitativa  e
quantitativa del personale in servizio al 31 dicembre 1990.
 
          Nota all'art. 2:
             Per  il  testo  del  comma  7 dell'art. 27 del D.P.R. n.
          429/1986 si veda nelle note alle premesse.