Art. 2. 1. Il riscontro di cui all'art. 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di stipendi per i pagamenti eseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 1990 viene effettuato suddividendo le partite di stipendio in cinque scaglioni riferiti rispettivamente ai magistrati, ai dirigenti nonche' al personale della scuola, dell'universita' e dei Ministeri. 2. Nell'ambito degli scaglioni la quantita' delle partite da verificare, indicata nell'allegata tabella B, e' stabilita in base alle possibilita' operative degli uffici, tenendo conto del carico di lavoro di ciascuna direzione e della situazione qualitativa e quantitativa del personale in servizio al 31 dicembre 1990.
Nota all'art. 2: Per il testo del comma 7 dell'art. 27 del D.P.R. n. 429/1986 si veda nelle note alle premesse.