Art. 3. 1. I riscontri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto vanno effettuati entro il 31 marzo 1992. Il presente decreto ministeriale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 gennaio 1992 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992 Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 187