Art. 3.
  1.  I  riscontri  di  cui  agli articoli 1 e 2 del presente decreto
vanno effettuati entro il 31 marzo 1992.
  Il presente decreto ministeriale sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 3 gennaio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 187