Art. 2.
  Al  rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello
dovuto per gli anni 1988, 1989 e 1990  si  provvedera'  entro  trenta
giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del presente
decreto, mentre per il corrispettivo dovuto per gli  anni  finanziari
1991  e  seguenti  si  provvedera'  entro il mese di giugno dell'anno
successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.