Art. 3. Sanzioni I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 1.500.000 cosi' come prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114, della legge 24 novembre 1981, n. 689.