Art. 3.
                              Sanzioni
  I   contravventori   ai   divieti   sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  L.  150.000  a  L.
1.500.000  cosi'  come prevista dal secondo comma dell'articolo unico
della legge 20 giugno  1966,  n.  599,  modificato  dal  terzo  comma
dell'art. 113 e dall'art. 114, della legge 24 novembre 1981, n. 689.