Art. 3.
  Le forniture previste al precedente  art.  1  sono  da  effettuarsi
secondo   le  modalita'  e  con  le  caratteristiche  specificate  in
allegato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 febbraio 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA