IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella
legge 23 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  20  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito   nella  legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  che  prevede
l'esclusione  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle province
autonome  dalla  ripartizione  del Fondo sanitario nazionale in conto
capitale, a decorrere dall'anno 1990;
  Visto  l'art. 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il
quale  prevede,  tra  l'altro, che per l'anno 1991 lo stanziamento di
cui  all'art.  6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - relativo alla
corresponsione  di  borse  di  studio a medici specializzandi - venga
integrato  di  lire  30  miliardi,  utilizzando una quota parte delle
risorse  accantonate  sul  Fondo  sanitario  nazionale  1991 di parte
corrente,  da  destinare  nel  medesimo anno agli interventi di piano
sanitario;
  Vista  la  precedente  deliberazione  in data 12 marzo 1991, con la
quale  sono  state  accantonate  somme  di  parte corrente e in conto
capitale del Fondo sanitario nazionale 1991, in attesa di proposte di
riparto da parte del Ministro della sanita';
  Vista  la  proposta  del  Ministro della sanita' in data 16 gennaio
1992,  concernente  l'assegnazione di somme residue di parte corrente
ed  in  conto  capitale  per  il  finanziamento  di  alcuni programmi
previsti nel piano sanitario nazionale;
  Ritenuto  di condividere i criteri di riparto proposti dal Ministro
della sanita';
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato e regioni in data 14 gennaio 1992;
                              Delibera:
  1)  A valere sull'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1991
-  parte  corrente,  sono  assegnate alle regioni e province autonome
interessate, le seguenti somme:
   L.  219.000.000.000  per  la  realizzazione  del programma "Tutela
della salute degli anziani", finalizzate in particolare:
    all'assistenza domiciliare integrata;
    alle  convenzioni  con  RSA  private  o  all'attivazione di RSA a
gestione pubblica;
    alla formazione degli operatori;
   L.  30.000.000.000  per  il  programma  "Tutela  della  salute dei
nefropatici", finalizzate al:
    finanziamento degli interventi relativi alla dialisi domiciliare,
ai centri di assistenza limitata, ai servizi dialitici ospedalieri ed
ai servizi di mobilita' dei pazienti;
    potenziamento delle attivita' di prelievo d'organo e trapianto;
   L.   38.000.000.000   per   il   programma  "Lotta  alle  malattie
cardiovascolari", da destinare al:
    potenziamento  delle  strutture  dedicate  alla  diagnostica  non
invasiva;
    potenziamento  selettivo  dei  centri  particolarmente  attivi di
cardiologia interventistica;
    potenziamento selettivo dei centri cardiochirurgici;
    potenziamento  dei  servizi  di anatomia patologica impegnati nel
trapianto cardiaco;
   L.  25.000.000.000  per il programma "Tutela della salute materno-
infantile" finalizzate:
    agli  interventi  di  riabilitazione e recupero delle disabilita'
infantili, inclusa la sindrome di Down;
    al  potenziamento di tre centri di oncoematologia infantile nelle
regioni Veneto, Liguria e Sicilia;
   L. 36.000.000.000 per il programma "Lotta all'AIDS" da destinare:
    al  miglioramento  delle  misure  di controllo sulle donazioni di
sangue;
    al potenziamento dei laboratori di analisi;
    alle iniziative di formazione locale;
    alla   corresponsione   di   contributi   alle   associazioni  di
volontariato;
   L.   25.000.000.000   per   il   programma   "Prevenzione  e  cura
dell'Handicap", cosi' destinate:
    attuazione   di  corsi  di  formazione  nelle  regioni  Piemonte,
Lombardia  e  Toscana cui far partecipare anche il personale di altre
regioni;
    potenziamento  dei  centri  esistenti  od  istituzione, in alcune
regioni carenti, di nuovi centri di unita' spinali.
  Le  somme  sopraelencate  sono ripartite secondo gli importi di cui
all'allegata  tabella  A  che  fa  parte  integrante  della  presente
deliberazione.
  Sulle  medesime  disponibilita' residue di parte corrente del Fondo
sanitario   nazionale   1991,   e'   accantonata   la   somma  di  L.
30.000.000.000 per le finalita' indicate in premessa.
  2)  A  valere  sulle  residue  disponibilita'  del  Fondo sanitario
nazionale 1991 - parte in conto capitale, sono assegnate alle regioni
a statuto ordinario le seguenti somme:
   L.  36.240.000.000  per  il  programma  "Tutela  della  salute dei
nefropatici", finalizzate:
    al finanziamento di interventi relativi alla dialisi domiciliare;
    al finanziamento dei centri di assistenza limitata;
   al finanziamento della dialisi ospedaliera e della nefrologia;
    al finanziamento dei centri di rianimazione;
   L.   40.500.000.000   per   il   programma  "Lotta  alle  malattie
cardiovascolari", finalizzate:
    al potenziamento delle strutture dedicate alla diagnosi precoce;
    al  rinnovo  ed  al  completamento  degli impianti di cardiologia
invasiva;
    al   rinnovo  ed  al  completamento  delle  unita'  operative  di
cardiochirurgia;
   L.  20.000.000.000  per  il programma "Tutela della salute materno
infantile" da destinarsi:
    agli interventi di trasporto neonatale di emergenza;
    al  potenziamento di un centro di oncoematologia pediatrica nella
regione Veneto;
    agli  investimenti nel settore degli interventi di riabilitazione
e recupero, compresa la sindrome di Down;
    al  completamento  interventi  gia'  avviati  nei  settori  della
genetica, nefrologia, epatologia;
   L.   20.000.000.000   per   il   programma  "Lotta  all'AIDS"  con
particolare   riguardo   al   potenziamento   dei   servizi   per  le
tossicodipendenze, ai fini della prevenzione dell'AIDS;
   L.   14.000.000.000   per   il   programma   "Prevenzione  e  cura
dell'Handicap",  con  particolare  riguardo  all'istituzione di nuovi
servizi di unita' spinali ed al potenziamento di quelli esistenti;
   L.  29.260.000.000  per  il programma "Assistenza oncologica", con
particolare  riguardo  al  potenziamento delle dotazioni tecnologiche
nelle regioni maggiormente carenti.
  Le  somme  sopraelencate  sono ripartite secondo gli importi di cui
all'allegata  tabella  B  che  fa  parte  integrante  della  presente
deliberazione.
  Le  regioni  e province autonome nel finalizzare le somme assegnate
ai  diversi  interventi previsti dai singoli programmi terranno conto
delle  specifiche  ripartizioni formulate nella proposta del Ministro
della  sanita'  richiamata  in  premessa,  provvedendo alle eventuali
compensazioni  tra  gli  importi  indicati,  qualora  alcuni  servizi
risultino gia' realizzati.
   Roma, 31 gennaio 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO