Art. 12. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ai fini del funzionamento del gruppo, le norme legislative e regolamentari riguardanti gli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 1992 Il Ministro per il coordinamento della protezione civile CAPRIA Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI