Art. 2. Il gruppo e' costituito da unita' di ricerca coordinate, composte da operatori scientifici e tecnici provenienti da universita', enti pubblici e privati di ricerca e da esperti della materia. Il gruppo persegue, sulla base dei programmi all'uopo elaborati, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal consiglio scientifico, di cui ai successivi articoli, secondo un ordine di priorita' determinato da particolari situazioni di urgenza e necessita' afferenti la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici.