Art. 2.
  Il gruppo e' costituito da unita' di ricerca  coordinate,  composte
da  operatori  scientifici e tecnici provenienti da universita', enti
pubblici e privati di ricerca e da esperti della materia.
  Il gruppo persegue, sulla base dei programmi all'uopo elaborati, la
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal consiglio scientifico, di
cui  ai  successivi  articoli,  secondo  un   ordine   di   priorita'
determinato   da  particolari  situazioni  di  urgenza  e  necessita'
afferenti la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici.