Art. 3.
  Il gruppo opera all'interno del Consiglio nazionale delle  ricerche
quale  struttura  scientifico-organizzativa. Ad esso si applicano, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  previste   per   i   progetti
finalizzati.  Ai  fini  della gestione amministrativa si applicano le
norme per l'amministrazione e la contabilita' del Consiglio nazionale
delle ricerche.
  Organi del gruppo sono:
   il consiglio scientifico;
   il presidente del gruppo nazionale.