Art. 3. Il gruppo opera all'interno del Consiglio nazionale delle ricerche quale struttura scientifico-organizzativa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i progetti finalizzati. Ai fini della gestione amministrativa si applicano le norme per l'amministrazione e la contabilita' del Consiglio nazionale delle ricerche. Organi del gruppo sono: il consiglio scientifico; il presidente del gruppo nazionale.