Art. 4. Il consiglio scientifico: a) ha la responsabilita' del funzionamento scientifico del gruppo e ne risponde al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; b) determina le linee di ricerca del gruppo e indica i relativi responsabili; c) predispone i programmi di attivita' del gruppo con i relativi piani di spesa; d) provvede alla individuazione e coordinamento, per la parte di competenza, delle unita' di ricerca afferenti alle linee di ricerca del gruppo; e) predispone annualmente una documentata relazione sull'attivita' svolta dal gruppo nell'anno precedente, corredata da un rendiconto sull'impiego dei fondi avuti a disposizione nello stesso periodo, nonche' sull'attivita' dell'anno successivo, con i relativi preventivi di spesa; f) provvede in merito alla organizzazione ed al funzionamento del gruppo, indica i criteri per la utilizzazione del personale ed il conferimento degli incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica e formula proposte circa la utilizzazione dei fondi, specificando la ripartizione in: 1) dotazione per il funzionamento del gruppo; 2) assegnazione agli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche per lo svolgimento di specifiche attivita' del gruppo; 3) contratti di ricerca da stipulare per il funzionamento delle altre attivita' del gruppo. Gli atti di cui alle lettere b), c), d) ed e), vengono trasmessi tramite gli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministro per il coordinamento della protezione civile.