Art. 4.
  Il consiglio scientifico:
    a) ha la responsabilita' del funzionamento scientifico del gruppo
e ne risponde al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;
    b) determina le linee di ricerca del gruppo e indica  i  relativi
responsabili;
    c)  predispone i programmi di attivita' del gruppo con i relativi
piani di spesa;
    d) provvede alla individuazione e coordinamento, per la parte  di
competenza,  delle  unita' di ricerca afferenti alle linee di ricerca
del gruppo;
    e)   predispone    annualmente    una    documentata    relazione
sull'attivita'  svolta  dal gruppo nell'anno precedente, corredata da
un rendiconto sull'impiego  dei  fondi  avuti  a  disposizione  nello
stesso  periodo,  nonche'  sull'attivita' dell'anno successivo, con i
relativi preventivi di spesa;
    f) provvede in merito alla organizzazione ed al funzionamento del
gruppo, indica i criteri per la utilizzazione  del  personale  ed  il
conferimento degli incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica e
formula  proposte  circa  la utilizzazione dei fondi, specificando la
ripartizione in:
    1) dotazione per il funzionamento del gruppo;
    2) assegnazione agli organi di ricerca  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche per lo svolgimento di specifiche attivita' del gruppo;
    3)  contratti  di ricerca da stipulare per il funzionamento delle
altre attivita' del gruppo.
  Gli atti di cui alle lettere b), c), d) ed  e),  vengono  trasmessi
tramite  gli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche,
al  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica  ed  al  Ministro  per  il coordinamento della protezione
civile.