Art. 6.
  Il consiglio scientifico ha  durata  triennale.  I  membri  possono
essere confermati per una sola volta.
  Il  consiglio  scientifico  del gruppo si riunisce almeno tre volte
l'anno, e, in via  straordinaria,  quando  lo  ritiene  opportuno  il
presidente ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.
  Alle  riunioni  del  consiglio  scientifico possono essere invitati
esperti esterni o rappresentanti  delle  amministrazioni  interessate
all'attivita' del gruppo.
  Le riunioni del consiglio scientifico sono convocate dal presidente
che ne stabilisce l'ordine del giorno.
  L'avviso  di  convocazione  del  consiglio  scientifico, contenente
l'ordine del giorno della riunione, e' notificato almeno otto  giorni
prima della riunione stessa.
  Le  deliberazioni  del  consiglio  scientifico sono adottate con la
maggioranza della meta' piu' uno dei presenti:  in  caso  di  parita'
prevale il voto del presidente.
  I verbali delle riunioni del consiglio scientifico sono redatti dal
segretario  e  vengono  inviati  a  tutti  i  componenti il consiglio
scientifico che li approva nella seduta successiva.