Art. 6. Il consiglio scientifico ha durata triennale. I membri possono essere confermati per una sola volta. Il consiglio scientifico del gruppo si riunisce almeno tre volte l'anno, e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il presidente ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni del consiglio scientifico possono essere invitati esperti esterni o rappresentanti delle amministrazioni interessate all'attivita' del gruppo. Le riunioni del consiglio scientifico sono convocate dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione del consiglio scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, e' notificato almeno otto giorni prima della riunione stessa. Le deliberazioni del consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della meta' piu' uno dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del presidente. I verbali delle riunioni del consiglio scientifico sono redatti dal segretario e vengono inviati a tutti i componenti il consiglio scientifico che li approva nella seduta successiva.