Art. 7.
  Il presidente del gruppo:
    a) predispone gli atti da sottoporre al consiglio scientifico con
le sue eventuali osservazioni e proposte;
    b)  cura   l'esecuzione   delle   deliberazioni   del   consiglio
scientifico;
    c)  esercita  le  competenze  amministrative  dei  direttori  dei
progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche;
    d) esercita le competenze di funzionario delegato ai sensi e  per
gli  effetti  del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/79 e
delle successive norme interne di attuazione del Consiglio  nazionale
delle ricerche. Il presidente e' reintegrato degli oneri direttamente
sostenuti  e opportunamente documentati per l'esercizio delle proprie
funzioni nei limiti e con le modalita'  della  vigente  normativa  in
materia di missione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n.  411/76  e  successive modificazioni e non ha obbligo di residenza
presso la sede del gruppo.