Art. 7. Il presidente del gruppo: a) predispone gli atti da sottoporre al consiglio scientifico con le sue eventuali osservazioni e proposte; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio scientifico; c) esercita le competenze amministrative dei direttori dei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche; d) esercita le competenze di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/79 e delle successive norme interne di attuazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Il presidente e' reintegrato degli oneri direttamente sostenuti e opportunamente documentati per l'esercizio delle proprie funzioni nei limiti e con le modalita' della vigente normativa in materia di missione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 411/76 e successive modificazioni e non ha obbligo di residenza presso la sede del gruppo.