Art. 9. Ove per l'espletamento dell'attivita' del gruppo occorra, oltre al personale assegnato agli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche che fanno parte del gruppo, altro personale del Consiglio nazionale delle ricerche o di altre pubbliche amministrazioni ed enti, questo potra' essere messo a disposizione presso il gruppo stesso, anche a seguito di assunzioni disposte ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, su richiesta del presidente. Agli esperti che partecipano alle riunioni del consiglio scientifico, nonche' al personale delle pubbliche amministrazioni che compie missioni per le esigenze del gruppo, si applica il trattamento economico e fiscale previsto dalla normativa del Consiglio nazionale delle ricerche o delle amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui ai precedenti commi puo' essere utilizzato presso le sedi delle unita' di ricerca in relazione alla durata ed alle finalita' dei programmi di queste ultime.