Art. 9.
  Ove per l'espletamento dell'attivita' del gruppo occorra, oltre  al
personale  assegnato  agli  organi di ricerca del Consiglio nazionale
delle ricerche che  fanno  parte  del  gruppo,  altro  personale  del
Consiglio   nazionale   delle   ricerche   o   di   altre   pubbliche
amministrazioni ed enti, questo potra' essere  messo  a  disposizione
presso  il  gruppo  stesso, anche a seguito di assunzioni disposte ai
sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, su richiesta del
presidente.
  Agli  esperti  che  partecipano   alle   riunioni   del   consiglio
scientifico, nonche' al personale delle pubbliche amministrazioni che
compie missioni per le esigenze del gruppo, si applica il trattamento
economico  e fiscale previsto dalla normativa del Consiglio nazionale
delle ricerche o delle amministrazioni di appartenenza.
  Il personale di cui ai  precedenti  commi  puo'  essere  utilizzato
presso  le  sedi  delle unita' di ricerca in relazione alla durata ed
alle finalita' dei programmi di queste ultime.