Art. 3. E' autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 200.228.018.000 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo la ripartizione di cui alla colonna 5 del prospetto n. 2, quale saldo di fondo comune regionale 1990, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.