Art. 3.
  E'  autorizzato  il  pagamento,  per i motivi di cui alle premesse,
dell'importo  complessivo  di  L.  200.228.018.000  in  favore  delle
regioni  a  statuto  ordinario,  secondo  la ripartizione di cui alla
colonna  5  del prospetto n. 2, quale saldo di fondo comune regionale
1990,  mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi
accesi  dalle  regioni  medesime  presso  la Tesoreria centrale dello
Stato.