Art. 29.
    (Estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri
            verificatisi nel territorio degli Stati membri)
  1.  Dopo  l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e suc-
cessive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "Art. 1-bis. - 1. L'assicurazione stipulata ai sensi  dell'articolo
1  copre  anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio
degli Stati membri della  Comunita'  economica  europea,  secondo  le
condizioni  ed  entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali
di ciascuno di tali Stati, concernenti  l'assicurazione  obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a  motore,  ferme  le  maggiori  garanzie  eventualmente previste dal
contratto  o  dalla  legislazione  dello  Stato  in  cui   stazionano
abitualmente".
 
          Nota all'art. 29:
            -  La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del
          3 gennaio 1970.