Art. 65.
         (Risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti
           di carburanti di sostituzione: criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva del Consiglio 85/536/CEE e della
direttiva della Commissione 87/441/CEE sara'  informata  ai  seguenti
principi e criteri direttivi:
  a)  prevedere  che siano consentite la produzione, l'importazione e
la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti
ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato alla  direttiva
del  Consiglio  85/536/CEE,  come  integrato  dalla  direttiva  della
Commissione 87/441/CEE, entro i limiti quantitativi fissati al  punto
II, colonna A, dell'allegato stesso;
  b)  prevedere  che le miscele ammesse debbano fornire, col possesso
dei requisiti tecnici  indicati  nelle  Tabelle  CUNA  approvate  con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi  di  benzina
per autotrazione in commercio e cio' senza che si renda necessaria la
modifica  degli  autoveicoli  con  motore  a combustione interna e ad
accensione comandata attualmente in uso o in produzione;
  c) prevedere che, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i  Ministri  delle  finanze,  della
sanita' e dell'ambiente, possano essere autorizzati, nelle miscele di
benzina,  tenori  di  composti  ossigenati  organici  piu' elevati di
quelli indicati al punto  II,  colonna  A,  dell'allegato  ed  essere
recepite   eventuali  successive  modifiche  dell'allegato  medesimo,
conseguenti a modificazioni delle direttive comunitarie in materia;
  d) prevedere che nel caso  siano  autorizzati  tenori  di  composti
ossigenati organici, nelle miscele di benzina, piu' elevati di quelli
indicati  al  punto  II,  colonna  B,  dell'allegato, con il medesimo
decreto di cui alla lettera c) dovranno essere precisate le modalita'
con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al
pubblico che forniscano tali miscele,  al  fine  di  consentire  agli
utenti   di  tener  conto  delle  caratteristiche  delle  stesse  con
particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico.
  e) prevedere che ai fini dei controlli,  la  Stazione  sperimentale
per  i combustibili sia incaricata del controllo della qualita' delle
miscele di  benzina  con  composti  ossigenati  organici  immesse  in
consumo;  che  per  la  misura  dei  tenori  in  volume ed in peso di
ossigeno dei composti ossigenati organici possano essere impiegati  a
titolo  provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato; che
il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  determini,  con proprio
decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare;
  f)  prevedere che l'immissione in consumo di miscele di benzina con
composti ossigenati organici non rispondenti a quanto  stabilito  sia
punita  con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire
cento milioni.
 
          Note all'art. 65:
            - La direttiva CEE n. 85/536 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 334 del 12
          dicembre 1985.
            - La direttiva CEE n. 87/441 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 238 del 21
          agosto 1987 e ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.   86 del 3 novembre 1987, 2a serie
          speciale.