Art. 8. 1. Il finanziamento delle ricerche di cui all'art. 4 della legge e' concesso dal Ministero della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, agli istituti universitari, agli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri enti di ricerca ritenuti idonei. 2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono considerate prioritarie le ricerche che consentano la comprensione degli eventi calamitosi, individuandone le componenti principali onde valutarne l'impatto diretto sulla pesca e sull'acquacoltura. 3. Nell'ambito delle priorita' definite dal precedente comma 2 sono privilegiate ricerche bio-economiche che possono consentire simulazioni al fine di definire criteri obiettivi ed uniformi in caso di calamita' diffuse su vasti areali. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 3 marzo 1992 Il Ministro: FACCHIANO