Art. 3. Le imprese devono avvalersi di una rete di collaboratori e/o fornitori, la cui specifica professionalita' e' utilizzata per intervenire e risolvere in Italia ed all'estero i problemi dell'utente. Su richiesta dell'ISVAP l'impresa deve trasmettere i contratti sui quali si fonda il rapporto collaborativo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 febbraio 1992 Il Ministro: BODRATO