Art. 3.
  Le  imprese  devono  avvalersi  di  una  rete  di collaboratori e/o
fornitori,  la  cui  specifica  professionalita'  e'  utilizzata  per
intervenire   e   risolvere   in  Italia  ed  all'estero  i  problemi
dell'utente.
  Su richiesta dell'ISVAP l'impresa deve trasmettere i contratti  sui
quali si fonda il rapporto collaborativo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 febbraio 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO