IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali, o ai prodotti vegetali,
e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  febbraio  1991, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del  20  febbraio
1991,  concernente  le norme fitosanitarie relative all'importazione,
esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;
  Vista la decisione della Commissione n. 92/13/CEE del  18  dicembre
1991,  che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a talune
disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del  Consiglio  per  quanto
riguarda il legname segato di conifere originario dal Canada;
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal presente decreto farebbe  escludere  i  rischi  fitosanitari  per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  legname  di  conifere  (codice  NC  ex  4407 10) originario del
Canada, escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i  cui
requisiti  particolari  sono fissati al punto 1) dell'allegato IV del
decreto ministeriale 5 febbraio  1991,  puo'  essere  introdotto  nel
territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1992.