Art. 3.
  Gli osservatori per le  malattie  delle  piante  comunicheranno  al
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  i  dati relativi alle
partite di legname importate in  virtu'  del  presente  decreto  e  a
quelle  intercettate  perche'  non  conformi ai requisiti di cui alle
lettere a) e d) dell'art. 2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 febbraio 1992
                                                   Il Ministro: GORIA