Art. 3. Gli osservatori per le malattie delle piante comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtu' del presente decreto e a quelle intercettate perche' non conformi ai requisiti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 1992 Il Ministro: GORIA