Art. 3.
  Le  rate  delle  operazioni  di  credito  agrario di esercizio e di
miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato,
dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti  prorogabili
per una volta sola e per non piu' di ventiquattro mesi.
  Gli  istituti  ed  enti  esercenti il credito agrario, abilitati ad
operare con detti fondi,  sono  autorizzati  a  versare  gli  importi
relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della
proroga concessa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 febbraio 1992
                                               Il Ministro
                                     dell'agricoltura e delle foreste
                                                  GORIA
Il Ministro del tesoro
         CARLI