Art. 3. Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non piu' di ventiquattro mesi. Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 1992 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro del tesoro CARLI