Art. 2. 1. Il programma si attua con uno o piu' piani di interventi organici, secondo gli indirizzi di cui ai seguenti commi. 2. Obiettivo di cui alla lettera a) - manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio culturale. Gli interventi devono riguardare in via prioritaria i beni immobili statali o non statali adibiti a sedi di uffici ed istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali; nonche' il restante patrimonio mobile ed immobile, architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico e archivistico, statale e non statale, appartenente a regioni, province, comuni, enti od istituti legalmente riconosciuti, ivi compresi gli enti ecclesiastici, sottoposto alle disposizioni di tutela per il quale lo Stato intende intervenire direttamente, nonche' ai privati qualora ricorrano le condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 14-17 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per la sostituzione dello Stato al privato, previo formale accertamento, da parte della competente Soprintendenza, dell'assoluta impossibilita' del privato stesso di sostenere la spesa occorrente. 3. Obiettivo di cui alla lettera b) - recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio. Nel settore delle biblioteche gli interventi debbono riguardare la salvaguardia dell'ambiente bibliografico, le opere volte alla conservazione del materiale, al mantenimento e all'aumento della capacita' del contenitore, l'applicazione delle norme di sicurezza, nonche' il completamento della mappa conoscitiva delle situazioni di maggiore precarieta' e rischio del patrimonio librario. Nel settore archivistico i progetti da realizzare debbono prevedere la riproduzione di documenti di archivio su supporti (disco ottico) maneggevoli, indicizzabili e facilmente consultabili e duplicabili, con garanzie di maggiore durata e minori problemi di conservazione e di esecuzione rispetto alla produzione di microfilm. I progetti di bonifica e di restauro delle serie archivistiche debbono privilegiare i beni danneggiati da calamita' naturali, nonche' gli archivi notarili e i documenti di grande formato, categorie queste maggiormente esposte a rischio di deterioramento. Nel settore del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico i progetti debbono riguardare in via prioritaria il completamento di interventi gia' avviati. I nuovi progetti debbono costituire un intervento completo e organico. Gli interventi debbono riguardare i beni statali e quelli non statali appartenenti a regioni, province, comuni, enti od istituti legalmente riconosciuti, ivi compresi gli enti ecclesiastici, sottoposti alle disposizioni di tutela per i quali lo Stato intende intervenire direttamente. 4. Obiettivo di cui alla lettera c) - acquisizione di beni immobili o mobili di particolare interesse artistico e storico. L'acquisto da parte dello Stato di beni bibliografici deve riguardare quelli di eccezionale interesse e di estrema rarita' e valore onde impedirne la dispersione. Nel settore archivistico si acquisteranno beni che testimoniano in modo particolare la vita sociale e le vicende economiche del Paese. Nell'ambito delle acquisizioni di beni architettonici, archeologici, artistici e storici sara' data preferenza all'esercizio del diritto di prelazione. 5. Obiettivo di cui alla lettera d) - prosecuzione dell'attivita' di inventariazione, precatalogazione e catalogazione di beni culturali nonche' di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali. I settori privilegiati di intervento sono quelli che costituiscono una prosecuzione delle attivita' avviate con precedenti risorse ordinarie e straordinarie, preferendo i beni esposti a maggior rischio di sottrazione e distruzione, secondo le norme di catalogazione dettate dagli istituti centrali e dagli uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. I piani di attuazione comprenderanno progetti di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero. 6. Obiettivo di cui alla lettera e) - valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione. Ferma restando la finalita' principale di sperimentare nuove forme gestionali che prevedano corretti ed equilibrati rapporti pubblico- privato e modelli di esposizione e fruizione ispirati a criteri di funzionalita' ed economicita', i progetti debbono intendersi relativi: a) allo sviluppo del sistema museale e dei servizi museali; b) alle integrazioni territoriali e al miglioramento dei servizi al pubblico e alle condizioni di sicurezza; c) all'arricchimento dell'offerta museale territoriale. Per i progetti che prevedono la sperimentazione su musei di diversa titolarita', funzioni e tipologia, ovvero la collaborazione fra Stato e/o enti pubblici e privati e' ammessa la compartecipazione tra piu' soggetti anche privati. I soggetti interessati debbono presentare progetti esecutivi all'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.