Art. 2.
  1.  Il  programma  si  attua  con  uno  o  piu' piani di interventi
organici, secondo gli indirizzi di cui ai seguenti commi.
  2. Obiettivo di cui alla lettera  a)  -  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del patrimonio culturale.
  Gli interventi devono riguardare in via prioritaria i beni immobili
statali o non statali adibiti a sedi di uffici ed istituti centrali e
periferici  del  Ministero per i beni culturali e ambientali; nonche'
il  restante   patrimonio   mobile   ed   immobile,   architettonico,
archeologico,  artistico  e  storico,  bibliografico  e archivistico,
statale e non statale, appartenente a regioni, province, comuni, enti
od  istituti  legalmente  riconosciuti,   ivi   compresi   gli   enti
ecclesiastici, sottoposto alle disposizioni di tutela per il quale lo
Stato  intende  intervenire  direttamente, nonche' ai privati qualora
ricorrano  le  condizioni  previste  dal  combinato  disposto   degli
articoli  14-17  della  legge  1  giugno 1939, n. 1089 e dell'art. 3
della legge 21 dicembre 1961, n.  1552,  per  la  sostituzione  dello
Stato  al  privato,  previo  formale  accertamento,  da  parte  della
competente Soprintendenza, dell'assoluta impossibilita'  del  privato
stesso di sostenere la spesa occorrente.
  3.  Obiettivo  di  cui  alla  lettera b) - recupero, salvaguardia e
restauro del patrimonio.
  Nel settore delle biblioteche gli interventi debbono riguardare  la
salvaguardia   dell'ambiente   bibliografico,  le  opere  volte  alla
conservazione del materiale,  al  mantenimento  e  all'aumento  della
capacita'  del  contenitore, l'applicazione delle norme di sicurezza,
nonche' il completamento della mappa conoscitiva delle situazioni  di
maggiore  precarieta'  e rischio del patrimonio librario. Nel settore
archivistico  i  progetti  da   realizzare   debbono   prevedere   la
riproduzione  di  documenti  di  archivio  su supporti (disco ottico)
maneggevoli, indicizzabili e facilmente consultabili  e  duplicabili,
con  garanzie di maggiore durata e minori problemi di conservazione e
di esecuzione rispetto alla produzione di microfilm.  I  progetti  di
bonifica e di restauro delle serie archivistiche debbono privilegiare
i  beni  danneggiati  da  calamita'  naturali,  nonche'  gli  archivi
notarili  e  i  documenti  di  grande   formato,   categorie   queste
maggiormente  esposte  a  rischio  di deterioramento. Nel settore del
patrimonio  architettonico,  archeologico,  artistico  e  storico   i
progetti  debbono  riguardare  in via prioritaria il completamento di
interventi gia' avviati.  I  nuovi  progetti  debbono  costituire  un
intervento  completo  e organico. Gli interventi debbono riguardare i
beni statali e quelli non statali appartenenti a  regioni,  province,
comuni,  enti  od  istituti legalmente riconosciuti, ivi compresi gli
enti ecclesiastici, sottoposti alle  disposizioni  di  tutela  per  i
quali lo Stato intende intervenire direttamente.
  4. Obiettivo di cui alla lettera c) - acquisizione di beni immobili
o mobili di particolare interesse artistico e storico.
  L'acquisto   da  parte  dello  Stato  di  beni  bibliografici  deve
riguardare quelli di eccezionale interesse e  di  estrema  rarita'  e
valore  onde  impedirne  la  dispersione. Nel settore archivistico si
acquisteranno beni che  testimoniano  in  modo  particolare  la  vita
sociale   e  le  vicende  economiche  del  Paese.  Nell'ambito  delle
acquisizioni   di  beni  architettonici,  archeologici,  artistici  e
storici  sara'  data  preferenza   all'esercizio   del   diritto   di
prelazione.
  5.  Obiettivo  di cui alla lettera d) - prosecuzione dell'attivita'
di  inventariazione,  precatalogazione  e   catalogazione   di   beni
culturali  nonche'  di  completamento e razionalizzazione del sistema
informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali.
  I settori privilegiati di intervento sono quelli che  costituiscono
una  prosecuzione  delle  attivita'  avviate  con  precedenti risorse
ordinarie e  straordinarie,  preferendo  i  beni  esposti  a  maggior
rischio   di   sottrazione   e   distruzione,  secondo  le  norme  di
catalogazione dettate dagli istituti centrali e dagli uffici centrali
del  Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali.  I  piani  di
attuazione     comprenderanno    progetti    di    completamento    e
razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero.
  6. Obiettivo di cui alla lettera e) -  valorizzazione  del  sistema
museale   nazionale,   attraverso   la   realizzazione   di  progetti
sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione.
  Ferma restando la finalita' principale di sperimentare nuove  forme
gestionali  che  prevedano corretti ed equilibrati rapporti pubblico-
privato e modelli di esposizione e fruizione ispirati  a  criteri  di
funzionalita'   ed   economicita',   i  progetti  debbono  intendersi
relativi:
    a) allo sviluppo del sistema museale e dei servizi museali;
    b) alle integrazioni territoriali e al miglioramento dei  servizi
al pubblico e alle condizioni di sicurezza;
    c) all'arricchimento dell'offerta museale territoriale.
  Per i progetti che prevedono la sperimentazione su musei di diversa
titolarita', funzioni e tipologia, ovvero la collaborazione fra Stato
e/o  enti pubblici e privati e' ammessa la compartecipazione tra piu'
soggetti anche privati.
 I  soggetti  interessati  debbono  presentare   progetti   esecutivi
all'ufficio   centrale   per   i   beni  ambientali,  architettonici,
archeologici,  artistici  e  storici,  entro  trenta   giorni   dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.