Art. 4. 1. I progetti esecutivi che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali, debbono essere presentati dagli enti proponenti, al competente comitato regionale previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 2. Unitamente ai predetti progetti deve essere presentato uno schema di accordo di programma che preveda le modalita' di partecipazione al progetto dei vari soggetti interessati e la quantificazione degli eventuali oneri che ciascun partecipante assume a proprio carico; nonche' ogni altra indicazione utile alla definizione dell'accordo. L'accordo di programma, se l'intervento relativo viene inserito nei piani di attuazione, e' approvato con decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali. 3. Entro trenta giorni dalla presentazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il comitato regionale suddetto deve esprimere il proprio parere. 4. Il presidente del comitato inviera' quindi i progetti presentati al competente ufficio periferico o istituto centrale di questo Ministero. I predetti progetti debbono pervenire ai citati uffici o istituti anche quando il comitato non si sia pronunciato entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo. 5. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione il comitato regionale non abbia espresso alcun parere i progetti sono comunque trasmessi al competente ufficio centrale del Ministero. 6. I progetti riguardanti gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione da realizzare sui beni culturali non statali e per i quali lo Stato puo' intervenire con un contributo, sono predisposti a cura e spese dei soggetti promotori e debbono pervenire ai competenti uffici periferici di questo Ministero entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nei successivi trenta giorni, l'ufficio periferico rimette, in unico elenco, i predetti progetti, corredati del proprio parere, al competente ufficio centrale di questo Ministero.