Art. 4.
  1.  I  progetti  esecutivi  che  prevedono  la collaborazione dello
Stato, delle regioni e degli enti locali, debbono  essere  presentati
dagli  enti  proponenti,  al  competente  comitato regionale previsto
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre
1975, n. 805.
  2.  Unitamente  ai  predetti  progetti  deve  essere presentato uno
schema  di  accordo  di  programma  che  preveda  le   modalita'   di
partecipazione  al  progetto  dei  vari  soggetti  interessati  e  la
quantificazione degli eventuali oneri che ciascun partecipante assume
a  proprio  carico;  nonche'  ogni  altra  indicazione   utile   alla
definizione  dell'accordo.    L'accordo di programma, se l'intervento
relativo viene inserito nei piani di  attuazione,  e'  approvato  con
decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla presentazione e comunque non oltre
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, il comitato regionale suddetto
deve esprimere il proprio parere.
  4. Il presidente del comitato inviera' quindi i progetti presentati
al competente  ufficio  periferico  o  istituto  centrale  di  questo
Ministero.  I  predetti progetti debbono pervenire ai citati uffici o
istituti anche quando il comitato non si sia pronunciato entro e  non
oltre  il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma
2 del presente articolo.
  5. Qualora entro trenta  giorni  dalla  presentazione  il  comitato
regionale  non  abbia  espresso alcun parere i progetti sono comunque
trasmessi al competente ufficio centrale del Ministero.
  6. I progetti riguardanti gli interventi di  restauro,  recupero  e
valorizzazione  da  realizzare sui beni culturali non statali e per i
quali lo Stato puo' intervenire con un contributo, sono predisposti a
cura e spese dei soggetti promotori e debbono pervenire ai competenti
uffici periferici di questo Ministero entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto.  Nei  successivi
trenta  giorni,  l'ufficio  periferico  rimette,  in  unico elenco, i
predetti  progetti,  corredati  del  proprio  parere,  al  competente
ufficio centrale di questo Ministero.