Art. 5. 1. I progetti relativi al censimento, l'inventariazione, la precatalogazione, la catalogazione del patrimonio culturale debbono riguardare, in via prioritaria, i beni esposti al maggior rischio di sottrazione e distruzione. I progetti predetti debbono prevedere l'inventariazione del patrimonio archivistico e la catalogazione dei beni bibliografici e l'inventariazione e/o precatalogazione e/o catalogazione dei beni storici artistici. Ogni progetto deve rispondere ai criteri catalografici definiti dei competenti istituti e uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 6 marzo 1992 Il Ministro: ANDREOTTI