Art. 5.
  1.   I  progetti  relativi  al  censimento,  l'inventariazione,  la
precatalogazione, la catalogazione del patrimonio  culturale  debbono
riguardare,  in via prioritaria, i beni esposti al maggior rischio di
sottrazione e distruzione.  I  progetti  predetti  debbono  prevedere
l'inventariazione  del patrimonio archivistico e la catalogazione dei
beni  bibliografici  e  l'inventariazione  e/o  precatalogazione  e/o
catalogazione   dei   beni  storici  artistici.  Ogni  progetto  deve
rispondere ai criteri catalografici definiti dei competenti  istituti
e uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 6 marzo 1992
                                               Il Ministro: ANDREOTTI