Art. 13.
  I certificati verranno rimborsati  alla  pari  il  23  marzo  1997.
L'interesse  annuo  lordo sui certificati e' fissato nella misura del
10,20% sul valore nominale in ECU.
  Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale
del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19  settembre  1986,  n.
556,  saranno  corrisposti  il 23 marzo di ciascun anno a partire dal
1993 e sino al 1997. Le cedole sono equiparate, a tutti gli  effetti,
a quelle dei titoli del debito pubblico.