Art. 13. I certificati verranno rimborsati alla pari il 23 marzo 1997. L'interesse annuo lordo sui certificati e' fissato nella misura del 10,20% sul valore nominale in ECU. Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 23 marzo di ciascun anno a partire dal 1993 e sino al 1997. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.