Art. 14.
  Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno
effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU,  qualora
l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.
  Gli  interessi  da  pagare  ed  il  capitale  da rimborsare in lire
italiane su detti certificati saranno determinati in misura  pari  al
valore  nominale  in ECU convertito in lire italiane sulla base della
media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma
e di Milano, rilevate dall'Ufficio  italiano  dei  cambi  due  giorni
lavorativi prima del 23 marzo di ciascun anno dal 1993 al 1997.
  Nel  caso  in  cui  non  siano disponibili le suddette quotazioni a
causa di chiusura in Italia dei  mercati  valutari  o  per  qualsiasi
altra  ragione,  sara'  utilizzata la piu' recente media disponibile,
rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.
  Ove necessario, gli importi da  corrispondere  saranno  arrotondati
alle cinque lire piu' vicine per eccesso o per difetto, a seconda che
si  tratti  di  frazioni  superiori  o  non  superiori  a 2 lire e 50
centesimi.
  Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati  in
essere  presso  la  Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il
rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta
avanzata da una "banca abilitata" per conto dell'interessato, secondo
le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto  della
ritenuta  fiscale  arrotondando  per eccesso, ove occorra, la seconda
cifra decimale del valore della cedola relativa  al  certificato  del
taglio  teorico  di  1.000  ECU e determinando per moltiplicazione il
valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.