Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia,   le  aziende  di  credito  e  loro  istituti  centrali  di
categoria, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare  iscritte
all'albo  istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge
2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attivita' indicate nei  punti
a),  b)  e  c)  dell'art.  1,  comma  1,  della legge medesima. Detti
operatori partecipano in  proprio  e  per  conto  di  terzi.  Possono
altresi'  partecipare  gli  operatori  di  cui all'art. 7 del decreto
ministeriale  31  dicembre  1990  nel  rispetto  delle   disposizioni
stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.
  Gli  operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta
sono facoltizzati a regolare, tramite  banca  "abilitata",  i  titoli
loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.
  I  certificati  regolati  in ECU devono essere versati nei conti di
deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome  delle
"banche  abilitate"  nonche',  per i certificati di pertinenza di non
residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi  a  nome  di
Cedel   -   Centrale   de  Livraison  de  Valeurs  Mobilie'res  S.A.,
Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty  Trust  Company  of  New
York,   Brussels,   in  qualita'  di  enti  centralizzati  depositari
internazionali.