IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
  Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di  cui  all'articolo  2
della legge n. 738/1996 e la relativa documentazione presentata il 17
luglio  1990  dalla  V.I.S.  - Vicenza International School - sezione
della "St. Alban's Preparatory School" di Londra;
  Vista la relazione ispettiva del 28 dicembre 1991  sui  piani  e  i
programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui
requisiti  professionali  del  personale  direttivo  e  docente della
V.I.S.;
  Visto il parere del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione
espresso nell'adunanza del 9 gennaio 1992;
  Accertata,  sulla  base  dell'esame  della  documentazione  e della
predetta relazione ispettiva, l'idoneita' della V.I.S.  a  rilasciare
il diploma di baccellierato internazionale;
  Ritenuto,   sulla  base  del  predetto  parere  e  della  relazione
ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla  V.I.S.
e   i   titoli   di  studio  da  essa  rilasciati  quali  diplomi  di
baccellierato internazionale presentano affinita' con quelli previsti
dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi
di maturita' scientifica e di maturita' linguistica;
  Considerato  che  la  predetta  domanda  di  iscrizione  e'   stata
presentata  entro  i  termini  previsti  dall'art.  9  dell'ordinanza
ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La V.I.S. - Vicenza International School  -  sezione  della  St.
Alban's  Preparatory School di Londra, con sede in via A. De Gasperis
n. 6 - 36030 Villaverla (Vicenza), e'  iscritta  nell'elenco  di  cui
all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.
  2.  I  diplomi  di  baccellierato  internazionale  rilasciati dalla
V.I.S. sono  riconosciuti  quali  diplomi  di  maturita'  scientifica
ovvero  di  maturita'  linguistica  aventi  valore  legale  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.
  3. Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato  allo
svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle dis-
cipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al
presente  decreto  e  all'utilizzo  della lingua italiana come lingua
veicolare per  lo  studio  delle  discipline  indicate  nell'allegato
stesso.
  4.  Il  punteggio  complessivo conseguito, riportato nei diplomi di
cui al comma 2, e' convertito in sessantesimi in base all'allegato  B
parimenti annesso al presente decreto.