IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738; Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989; Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge n. 738/1996 e la relativa documentazione presentata il 17 luglio 1990 dalla V.I.S. - Vicenza International School - sezione della "St. Alban's Preparatory School" di Londra; Vista la relazione ispettiva del 28 dicembre 1991 sui piani e i programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della V.I.S.; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 9 gennaio 1992; Accertata, sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneita' della V.I.S. a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale; Ritenuto, sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla V.I.S. e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinita' con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturita' scientifica e di maturita' linguistica; Considerato che la predetta domanda di iscrizione e' stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429; Decreta: Art. 1. 1. La V.I.S. - Vicenza International School - sezione della St. Alban's Preparatory School di Londra, con sede in via A. De Gasperis n. 6 - 36030 Villaverla (Vicenza), e' iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738. 2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla V.I.S. sono riconosciuti quali diplomi di maturita' scientifica ovvero di maturita' linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738. 3. Il riconoscimento di cui al comma 2 e' subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle dis- cipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al presente decreto e all'utilizzo della lingua italiana come lingua veicolare per lo studio delle discipline indicate nell'allegato stesso. 4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, e' convertito in sessantesimi in base all'allegato B parimenti annesso al presente decreto.