Art. 2.
  I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati  dalla  V.I.S.
in  data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della
legge  30  ottobre  1986,  n.  738,  sono   riconosciuti,   ai   fini
dell'iscrizione  alle  universita'  ed  agli  istituti  di istruzione
superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di
secondo grado, a condizione che vengano effettuati  gli  accertamenti
in  ordine  alla  conoscenza  della  lingua  italiana  secondo quanto
previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del
19 dicembre 1989.
   Roma, 11 gennaio 1992
                                                  Il Ministro: MISASI