Art. 3. Il venti per cento del finanziamento viene erogato all'avvenuta certificazione dell'inizio delle attivita' e previa prestazione di idonea garanzia fidejussoria che sara' svincolata all'accertamento di cui al successivo comma 3 del presente articolo. La restante quota del finanziamento, e sino al limite massimo del novanta per cento, e' erogata in acconto, e per quote non inferiori al trentacinque per cento, in relazione alla spesa certificata anche per stati di avanzamento. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti i certificati di avanzamento delle attivita', attestanti l'esecuzione pro-quota delle stesse, devono essere redatti secondo quanto specificato nelle condizioni generali di cui al predetto allegato 2. Il restante dieci per cento viene erogato al completamento delle attivita' e al definitivo accertamento della loro regolare esecuzione da parte della commissione di verifica di cui all'art. 4. In ogni caso sono ammessi al finanziamento esclusivamente i costi conseguenti impegni assunti successivamente all'emanazione del presente decreto. L'erogazione delle singole quote del finanziamento e' comunque subordinata alla preventiva presentazione di idonea garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, costituita nei modi di legge e vincolata all'accertamento della regolare esecuzione di tutte le prestazioni poste a carico del soggetto ammesso a finanziamento.