Art. 3.
  Il venti per cento del  finanziamento  viene  erogato  all'avvenuta
certificazione  dell'inizio  delle  attivita' e previa prestazione di
idonea garanzia fidejussoria che sara' svincolata all'accertamento di
cui al successivo comma 3 del presente articolo.
  La restante quota del finanziamento, e sino al limite  massimo  del
novanta  per  cento, e' erogata in acconto, e per quote non inferiori
al trentacinque per cento, in relazione alla spesa certificata  anche
per stati di avanzamento.
  Ai   fini   dell'erogazione  dei  finanziamenti  i  certificati  di
avanzamento delle attivita', attestanti l'esecuzione pro-quota  delle
stesse,  devono  essere  redatti  secondo  quanto  specificato  nelle
condizioni generali di cui al predetto allegato 2.
  Il restante dieci per cento viene erogato  al  completamento  delle
attivita' e al definitivo accertamento della loro regolare esecuzione
da parte della commissione di verifica di cui all'art. 4.
  In  ogni  caso sono ammessi al finanziamento esclusivamente i costi
conseguenti  impegni  assunti  successivamente   all'emanazione   del
presente decreto.
  L'erogazione  delle  singole  quote  del  finanziamento e' comunque
subordinata  alla  preventiva  presentazione   di   idonea   garanzia
fidejussoria, bancaria o assicurativa, costituita nei modi di legge e
vincolata  all'accertamento  della  regolare  esecuzione  di tutte le
prestazioni poste a carico del soggetto ammesso a finanziamento.