Art. 4.
  Per la verifica, anche in corso  d'opera  delle  attivita'  di  cui
all'art.  1  del  presente  decreto,  sono istituite due commissioni,
composte ciascuna da cinque componenti, presiedute da  un  magistrato
amministrativo  o  contabile, o da un avvocato dello Stato, ovvero da
un docente universitario di discipline giuridico-amministrative o  da
un  dirigente  generale  del  Ministero  dell'ambiente.  Il  Ministro
dell'ambiente costituisce con proprio decreto  ciascuna  commissione,
tenendo   in   considerazione,   nella  scelta  degli  altri  quattro
componenti diversi dal presidente,  l'esigenza  di  inserire  esperti
tecnici.
  Il  compenso  globale  per le commissioni di verifica e' fissato in
misura pari all'uno e  venti  per  cento  di  ciascun  finanziamento,
percentuale   ridotta   del   trenta  per  cento  da  destinare  alla
commissione di vigilanza di cui al successivo art. 5. I compensi sono
comprensivi del rimborso spese.