Art. 5. Ai fini del compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalita' indicate nell'art. 14, comma 5, della legge n. 441/87, e' costituita una commissione di vigilanza nominata dal Ministro dell'ambiente, composta da quattro membri e presieduta da un magistrato amministrativo o contabile, o da un avvocato dello Stato, ovvero da un docente universitario di discipline giuridico- amministrative. Alla commissione compete di assicurare uniformita' di indirizzo nell'attivita' delle commissioni di verificare e di predisporre trimestralmente apposite relazioni al Ministero dell'ambiente. Le commissioni di verifica, costituite a norma del precedente articolo sono tenute a trasmettere tutti gli atti dalle stesse compiuti alla commissione di vigilanza di cui al precedente comma, alla quale potranno richiedere anche la soluzione di particolari quesiti.