Art. 5.
  Ai fini del compiuto, regolare  e  tempestivo  perseguimento  delle
finalita'  indicate  nell'art. 14, comma 5, della legge n. 441/87, e'
costituita  una  commissione  di  vigilanza  nominata  dal   Ministro
dell'ambiente,   composta  da  quattro  membri  e  presieduta  da  un
magistrato amministrativo o contabile, o da un avvocato dello  Stato,
ovvero   da   un   docente  universitario  di  discipline  giuridico-
amministrative.
  Alla commissione compete di  assicurare  uniformita'  di  indirizzo
nell'attivita'  delle  commissioni  di  verificare  e  di predisporre
trimestralmente apposite relazioni al Ministero dell'ambiente.
  Le commissioni di  verifica,  costituite  a  norma  del  precedente
articolo  sono  tenute  a  trasmettere  tutti  gli  atti dalle stesse
compiuti alla commissione di vigilanza di cui  al  precedente  comma,
alla  quale  potranno  richiedere  anche  la soluzione di particolari
quesiti.