Art. 6.
  Le somme relative ai compensi delle commissioni di  verifica  e  di
vigilanza  fanno  carico  ai  singoli finanziamenti nella percentuale
unitaria di cui  al  precedente  art.  4  e  sono  liquidati  con  le
modalita' di legge ed in relazione all'erogazione anche pro-quota dei
finanziamenti  stessi,  a  cura del competente servizio del Ministero
dell'ambiente.