(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
                         CONDIZIONI GENERALI
   1) L'iniziativa ammessa al finanziamento dovra' essere  realizzata
entro  il  termine di ventiquattro mesi dalla data di concessione del
finanziamento stesso.
   2)  Qualora  l'opera  non  risulti  ultimata  entro  la   predetta
scadenza,   il   rappresentante   legale   del  soggetto  ammesso  al
finanziamento   dovra'   indicare   lo   stato    di    realizzazione
dell'iniziativa  precisando  il  termine  entro  il  quale ne prevede
l'ultimazione.  Il  Ministero   dell'ambiente,   accertato   che   la
realizzazione  dell'iniziativa  ha raggiunto uno stato di avanzamento
pari almeno al 50% degli investimenti previsti, si riserva di fissare
un  ulteriore  termine,  scaduto  il  quale  il  finanziamento  sara'
revocato.
   3)  Al  termine  dei  lavori  protranno essere apportate riduzioni
all'importo del finanziamento allorche' saranno accertate le spese  a
consuntivo e sara' effettuato il collaudo della spesa.
   4)   Eventuali  conclusioni  negative  degli  accertamenti  finali
porteranno alla decadenza del finanziamento.
   5) Il finanziamento concesso potra' essere revocato  totalmente  o
in  parte ove risultasse non dovuto in base alla vigente normativa o,
nel caso in cui il beneficiario non osservasse  tutte  le  condizioni
cui e' subordinata la concessione del finanziamento stesso.
   6)  Eventuali  cessioni  o  procure  all'incasso del finanziamento
concesso dovranno essere notificate al  Ministero  dell'ambiente  nei
modi di legge.
   7)  In  caso  di  recupero  parziale o totale del finanziamento lo
stesso  dovra'  essere  restituito  rivalutato  secondo  gli   indici
ufficiali ISTAT e maggiorato degli interessi vigenti.
   8)  Le agevolazioni di cui al provvedimento in concessione saranno
revocate in caso di cessazione definitiva dell'attivita' per la quale
sono state concesse o in caso di fallimento.
   9) In  particolare  l'erogazione  dei  finanziamenti  cessera'  al
momento della dichiarazione del fallimento.
   10)  Eventuali  variazioni  della  ragione  sociale  o  cessione a
qualsiasi  titolo  dell'attivita'  dovranno  essere   comunicate   al
Ministero dell'ambiente.
   11)  L'erogazione  del  finanziamento  e'  comunque subordinata al
preventivo accertamento previsto dalla legge  23  dicembre  1982,  n.
936, e successive modificazioni.
   12)  Lo stato di avanzamento dei lavori, con relativa precisazione
delle spese sostenute, sono certificati - ferma restando la  facolta'
di verifica da parte delle commissioni previste dagli articoli 4, 5 e
6  del presente decreto - con dichiarazione del legale rappresentante
e del  direttore  dei  lavori,  le  cui  risultanze  dovranno  essere
confermate  da  apposita  perizia  giurata  rilasciata  da un tecnico
iscritto nell'albo professionale  (ingegnere,  architetto,  geometra,
perito  industriale,  edile  o  agrario),  nell'ambito  della propria
qualificazione.
   13) L'erogazione delle singole quote del finanziamento e' comunque
subordinata   alla   preventiva   presentazione  di  idonea  garanzia
fidejussoria (assicurativa o bancaria), pari all'importo della  quota
erogata  maggiorata del 5%, costituita nei modi di legge e rilasciata
da istituto di credito o compagnia assicuratrice a cio' abilitata nei
confronti delle  amministrazioni  dello  Stato.  La  polizza  dovra',
inoltre,   espressamente   prevedere   la  rinuncia  alla  preventiva
escussione del debitore principale  e  una  validita'  incondizionata
sino  al regolare accertamento di tutte le prestazioni poste a carico
del soggetto ammesso a finanziamento, e dalla qual cosa  verra'  resa
esplicita notizia da parte del Ministero dell'ambiente.
   N.
progetto                   PRESCRIZIONI - OSSERVAZIONI
--------                   ---------------------------
  15           Sono esclusi i costi di conferimento e sono ridotte al
               70% le spese generali di impianto
  63           E' escluso il costo dell'impianto di depurazione
  74           Sono esclusi il costo dell'impianto di depurazione e
               gli oneri di urbanizzazione; sono ridotti di 1/3 i
               costi per l'acquisto aree e per gli immobili
  98           Sono esclusi i costi per i servizi esterni
 234
               Limitatamente  al  trattamento  di  rifiuti  urbani  e
               rifiuti  urbani  pericolosi;   subordinatamente   alla
               dichiarazione    del   comune   di   Bari   circa   la
               disponibilita',   per   l'impianto,    di    materiali
               provenienti  da  raccolta  differenziata  di  rifiuti;
               subordinatamente  al   coordinamento   con   l'analogo
               intervento  predisposto  per l'intesa di programma tra
               Ministero dell'ambiente e regione Puglia
 246
               Limitatamente ad un solo estrusore; escluso  il  costo
               dell'impianto per il trattamento delle acque