Art. 2.
  L'Azienda di Stato  per  i  servizi  telefonici  e'  autorizzata  a
procedere  ad  occupazioni  di  urgenza,  espropriazioni per causa di
pubblica utilita', costituire servitu' ed  imporre  limitazioni  alle
proprieta' interessate che si rendessero comunque necessarie.
  A  mente  dell'art.  13  della  legge n. 2359 del 25 giugno 1865 le
espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente
decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1997.
   Roma, 5 marzo 1992
                                                 Il Ministro: VIZZINI