IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto il decreto-legge 26  gennaio  1987,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  l'ordinanza n. 1913/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del  9  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Abruzzo;
  Vista  l'ordinanza n. 1914/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del  9  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Molise;
  Vista  l'ordinanza n. 1916/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del  9  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Friuli-Venezia Giulia;
 Vista  l'ordinanza  n. 1917/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del  9  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Umbria;
  Vista  l'ordinanza  n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana;
  Vista  l'ordinanza  n. 1932/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche;
  Vista  l'ordinanza  n. 1933/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Piemonte;
  Vista  l'ordinanza  n. 1938/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Emilia-Romagna;
  Vista  l'ordinanza  n. 1939/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lazio;
  Vista  l'ordinanza  n. 1940/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15  giugno  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lombardia;
  Vista  l'ordinanza n. 1956/FPC del 22 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del  3  luglio  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Veneto;
  Vista  l'ordinanza n. 1957/FPC del 22 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del  3  luglio  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Liguria;
  Vista  l'ordinanza n. 1964/FPC del 10 luglio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18  luglio  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania;
  Vista  l'ordinanza n. 1967/FPC del 13 luglio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20  luglio  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sicilia;
  Vista  l'ordinanza n. 1971/FPC del 16 luglio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21  luglio  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata;
  Vista  l'ordinanza n. 1979/FPC del 27 luglio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1  agosto  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia;
  Vista  l'ordinanza n. 1992/FPC del 30 luglio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21  agosto  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania;
  Vista  l'ordinanza n. 1997/FPC del 10 agosto 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21  agosto  1990,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sicilia;
  Vista  l'ordinanza  n.  2017/FPC  del 25 settembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre  1990,  recante  misure
per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna;
  Vista  l'ordinanza  n.  2047/FPC  del  22 novembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1990,  recante  misure
per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna;
  Vista  l'ordinanza  n. 2111/FPC del 22 marzo 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 77  del  2  aprile  1991,  recante  misure  per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania;
  Vista l'ordinanza n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del  22  aprile 1991, recante misure per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria;
  Considerato che a seguito di richieste e quesiti posti  dagli  enti
esecutori appare necessario regolamentare le procedure in ordine alle
sospensioni   dei  lavori,  alle  perizie  di  variante  tecnica  e/o
suppletive, la  disponibilita'  delle  somme  derivanti  dai  ribassi
d'asta  conseguiti  in  sede di affidamento dei lavori e/o al ridotto
utilizzo delle somme a disposizione;
  Considerato quindi che si rende necessario  fissare  procedure  che
tengano  conto  delle  reali,  obiettive  esigenze  operative  e  che
assicurino l'esecuzione in tempi  utili  delle  opere  necessarie  al
superamento delle crisi idriche;
  Tenuto  conto  che  risultano  ancora  non  completate alcune opere
oggetto di varianti o di sospensione dei lavori e che per  altre  non
si e' potuto procedere all'esecuzione delle stesse;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le regioni di cui alle ordinanze in  premessa  su  relazione  degli
enti  gestori  dovranno  rendicontare,  entro  il termine di mesi uno
dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza,  sui  lavori
eseguiti,  sulle opere ancora in corso di esecuzione, specificando le
somme impegnate  per  lavori,  spese  generali  e  IVA.  La  data  di
riferimento e' fissata al 31 ottobre 1991.
  Inoltre  dovra'  essere  fornita apposita relazione sulle opere non
affidate o non eseguite.