IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista l'ordinanza n. 1913/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Abruzzo; Vista l'ordinanza n. 1914/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Molise; Vista l'ordinanza n. 1916/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Friuli-Venezia Giulia; Vista l'ordinanza n. 1917/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Umbria; Vista l'ordinanza n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana; Vista l'ordinanza n. 1932/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche; Vista l'ordinanza n. 1933/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Piemonte; Vista l'ordinanza n. 1938/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Emilia-Romagna; Vista l'ordinanza n. 1939/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lazio; Vista l'ordinanza n. 1940/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lombardia; Vista l'ordinanza n. 1956/FPC del 22 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Veneto; Vista l'ordinanza n. 1957/FPC del 22 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Liguria; Vista l'ordinanza n. 1964/FPC del 10 luglio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania; Vista l'ordinanza n. 1967/FPC del 13 luglio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sicilia; Vista l'ordinanza n. 1971/FPC del 16 luglio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata; Vista l'ordinanza n. 1979/FPC del 27 luglio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia; Vista l'ordinanza n. 1992/FPC del 30 luglio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania; Vista l'ordinanza n. 1997/FPC del 10 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sicilia; Vista l'ordinanza n. 2017/FPC del 25 settembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna; Vista l'ordinanza n. 2047/FPC del 22 novembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1990, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna; Vista l'ordinanza n. 2111/FPC del 22 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1991, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania; Vista l'ordinanza n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1991, recante misure per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria; Considerato che a seguito di richieste e quesiti posti dagli enti esecutori appare necessario regolamentare le procedure in ordine alle sospensioni dei lavori, alle perizie di variante tecnica e/o suppletive, la disponibilita' delle somme derivanti dai ribassi d'asta conseguiti in sede di affidamento dei lavori e/o al ridotto utilizzo delle somme a disposizione; Considerato quindi che si rende necessario fissare procedure che tengano conto delle reali, obiettive esigenze operative e che assicurino l'esecuzione in tempi utili delle opere necessarie al superamento delle crisi idriche; Tenuto conto che risultano ancora non completate alcune opere oggetto di varianti o di sospensione dei lavori e che per altre non si e' potuto procedere all'esecuzione delle stesse; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le regioni di cui alle ordinanze in premessa su relazione degli enti gestori dovranno rendicontare, entro il termine di mesi uno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sui lavori eseguiti, sulle opere ancora in corso di esecuzione, specificando le somme impegnate per lavori, spese generali e IVA. La data di riferimento e' fissata al 31 ottobre 1991. Inoltre dovra' essere fornita apposita relazione sulle opere non affidate o non eseguite.