Art. 3.
  Le  perizie  di  variante  e  suppletive per l'utilizzo del ribasso
d'asta o delle somme a  disposizione,  dalla  data  di  pubblicazione
della  presente  ordinanza,  potranno  essere  redatte  soltanto dopo
specifico nulla-osta  da  parte  del  Dipartimento  della  protezione
civile  che  si esprimera' su relazioni redatte dal progettista e dal
direttore  dei  lavori,  controfirmata  dall'ingegnere  capo.   Dette
relazioni  dovranno  essere  inviate  all'ufficio opere pubbliche del
Dipartimento  della  protezione  civile  dal  competente  assessorato
regionale cui verra' rilasciato il nulla-osta.
  Le  perizie  redatte  dovranno  poi essere approvate dal competente
assessorato.