Art. 3. Le perizie di variante e suppletive per l'utilizzo del ribasso d'asta o delle somme a disposizione, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, potranno essere redatte soltanto dopo specifico nulla-osta da parte del Dipartimento della protezione civile che si esprimera' su relazioni redatte dal progettista e dal direttore dei lavori, controfirmata dall'ingegnere capo. Dette relazioni dovranno essere inviate all'ufficio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile dal competente assessorato regionale cui verra' rilasciato il nulla-osta. Le perizie redatte dovranno poi essere approvate dal competente assessorato.