Art. 5. Gli atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione delle opere dovranno essere inviati dalla regione al servizio bilancio del Dipartimento, corredati della relazione sui rapporti tra Stato ed ente concessionario. Le eventuali economie derivanti saranno riutilizzate dal Dipartimento ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, art. 1, comma 4. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 1992 Il Ministro: CAPRIA