Art. 5.
  Gli  atti  di collaudo o i certificati di regolare esecuzione delle
opere dovranno essere inviati dalla regione al servizio bilancio  del
Dipartimento,  corredati  della  relazione  sui rapporti tra Stato ed
ente concessionario.
  Le  eventuali   economie   derivanti   saranno   riutilizzate   dal
Dipartimento  ai  sensi  del  decreto-legge  26  gennaio  1987, n. 8,
convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, art. 1, comma 4.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 marzo 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA