Art. 4.
  Le  economie  comunque derivanti dall'esecuzione dei lavori saranno
disponibili sul Fondo della  protezione  civile  a  disposizione  del
Ministro  per gli interventi di emergenza idrica che saranno valutati
dall'ufficio opere pubbliche di emergenza.
  Eventuali  proposte  di  perizie  di  variente  e  suppletiva   per
l'utilizzo di tali fondi dovranno essere autorizzate dal Dipartimento
sulla  base  di  una  richiesta dell'ente gestore accompagnata da una
relazione congiunta del progettista, del direttore dei lavori e,  ove
nominato, dall'ingegnere capo responsabili dell'intervento.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 marzo 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA