Art. 4. Le economie comunque derivanti dall'esecuzione dei lavori saranno disponibili sul Fondo della protezione civile a disposizione del Ministro per gli interventi di emergenza idrica che saranno valutati dall'ufficio opere pubbliche di emergenza. Eventuali proposte di perizie di variente e suppletiva per l'utilizzo di tali fondi dovranno essere autorizzate dal Dipartimento sulla base di una richiesta dell'ente gestore accompagnata da una relazione congiunta del progettista, del direttore dei lavori e, ove nominato, dall'ingegnere capo responsabili dell'intervento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 1992 Il Ministro: CAPRIA