Art. 1. Denominazione e oggetto sociale 1. La Cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22, comma 3, e 23, comma 2, lettera f), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' costituita sotto forma di societa' per azioni con denominazione "Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.". 2. La Cassa ha come oggetto sociale esclusivo: a) assicurare la compensazione ed il buon fine dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23, commi 1 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; b) assicurare il buon fine della liquidazione dei contratti stipulati in borsa, nel mercato ristretto e nei mercati di cui all'art. 20, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, tra i soggetti ammessi alle contrattazioni in tali mercati, delle operazioni svolte sul mercato secondario dei titoli di Stato secondo le disposizioni emanate con decreto del Ministro del tesoro nonche' dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 9, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e liquidati attraverso la Stanza di compensazione; c) gestire le altre attivita' connesse, strumentali o funzionali alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b). 3. La partecipazione al capitale della Cassa e' esclusivamente riservata ai soggetti ammessi alle contrattazioni nei mercati di cui al comma 2, lettere a) e b). 4. L'atto costitutivo, lo statuto e il regolamento della Cassa nonche' le loro modificazioni sono soggette ad approvazione da parte della Consob e della Banca d'Italia, d'intesa. A tal fine l'atto costitutivo, lo statuto, il regolamento e le deliberazioni di modifica sono trasmesse alla Consob e alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla stipulazione o adozione.