(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
                   Denominazione e oggetto sociale
  1.  La  Cassa  di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22,
comma 3, e 23, comma 2, lettera f), della legge 2 gennaio 1991, n. 1,
e' costituita sotto forma di societa' per  azioni  con  denominazione
"Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.".
  2. La Cassa ha come oggetto sociale esclusivo:
    a)  assicurare  la  compensazione  ed  il buon fine dei contratti
uniformi a termine di cui all'art. 23, commi 1 e  5,  della  legge  2
gennaio 1991, n. 1;
    b)  assicurare  il  buon  fine  della  liquidazione dei contratti
stipulati in borsa, nel  mercato  ristretto  e  nei  mercati  di  cui
all'art.  20,  comma  4,  della  legge  2  gennaio  1991, n. 1, tra i
soggetti  ammessi  alle  contrattazioni  in   tali   mercati,   delle
operazioni  svolte sul mercato secondario dei titoli di Stato secondo
le disposizioni emanate con decreto del Ministro del  tesoro  nonche'
dei  contratti  stipulati  ai  sensi dell'art. 11, commi 2 e 9, della
legge 2 gennaio 1991, n. 1,  e  liquidati  attraverso  la  Stanza  di
compensazione;
    c)  gestire le altre attivita' connesse, strumentali o funzionali
alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b).
  3. La partecipazione al  capitale  della  Cassa  e'  esclusivamente
riservata  ai soggetti ammessi alle contrattazioni nei mercati di cui
al comma 2, lettere a) e b).
  4. L'atto costitutivo, lo statuto  e  il  regolamento  della  Cassa
nonche'  le loro modificazioni sono soggette ad approvazione da parte
della Consob e della Banca d'Italia,  d'intesa.  A  tal  fine  l'atto
costitutivo,  lo  statuto,  il  regolamento  e  le  deliberazioni  di
modifica sono trasmesse alla Consob e alla Banca d'Italia entro dieci
giorni dalla stipulazione o adozione.