Art. 10. Effetti dei contratti conclusi 1. Gli aderenti indiretti comunicano alla Cassa e all'aderente generale di cui si avvalgono, per mezzo del sistema telematico di contrattazione, contestualmente alla conclusione di un'operazione sul mercato, la controparte di mercato e gli estremi della operazione. 2. Gli aderenti generali e individuali comunicano alla Cassa, per mezzo del sistema telematico di contrattazione, contestualmente alla conclusione di un'operazione sul mercato, la controparte di mercato e gli estremi dell'operazione. 3. La Cassa, nel rispetto delle regole di funzionamento dei singoli mercati, procede, per il tramite del sistema telematico di contrattazione, a confermare l'operazione a tutte le parti interessate. 4. A seguito di detta conferma, a seconda della qualita' rivestita dagli aderenti che intervengono nelle operazioni: 1) l'aderente generale assume nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato la posizione contrattuale della controparte originaria di questi; 2) la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale la posizione contrattuale assunta dall'aderente generale medesimo nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato; 3) la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale o individuale che ha concluso l'operazione sul mercato la posizione contrattuale della controparte originaria di questi; 4) gli originari contraenti sono liberati dalle reciproche obbligazioni derivanti dall'operazione conclusa sul mercato. 5. L'invalidita' e l'inefficacia delle obbligazioni nascenti dalle operazioni concluse sul mercato possono essere fatte valere esclusivamente fra gli originari contraenti. 6. Nel rispetto delle disposizioni che disciplinano il funzionamento di ciascun mercato e di quanto previsto nel regolamento della Cassa, le operazioni concluse sul mercato possono essere consensualmente annullate dagli originari contraenti. A seguito di detto annullamento vengono meno gli effetti di cui al comma 4. 7. Il trasferimento di posizioni contrattuali in essere puo' essere effettuato col consenso delle parti interessate, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento della Cassa, e produce gli effetti di cui al comma 4.