(all. 10 - art. 1)
                              Art. 10.
                   Effetti dei contratti conclusi
  1.  Gli  aderenti  indiretti  comunicano  alla Cassa e all'aderente
generale di cui si avvalgono, per mezzo  del  sistema  telematico  di
contrattazione, contestualmente alla conclusione di un'operazione sul
mercato, la controparte di mercato e gli estremi della operazione.
  2.  Gli  aderenti generali e individuali comunicano alla Cassa, per
mezzo del sistema telematico di contrattazione, contestualmente  alla
conclusione di un'operazione sul mercato, la controparte di mercato e
gli estremi dell'operazione.
  3. La Cassa, nel rispetto delle regole di funzionamento dei singoli
mercati,   procede,   per   il  tramite  del  sistema  telematico  di
contrattazione,  a  confermare  l'operazione   a   tutte   le   parti
interessate.
  4.  A seguito di detta conferma, a seconda della qualita' rivestita
dagli aderenti che intervengono nelle operazioni:
   1)  l'aderente  generale  assume   nei   confronti   dell'aderente
indiretto  che  lo  ha  designato  la  posizione  contrattuale  della
controparte originaria di questi;
   2)  la  Cassa  assume  nei  confronti  dell'aderente  generale  la
posizione  contrattuale  assunta  dall'aderente generale medesimo nei
confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato;
   3)  la  Cassa  assume  nei  confronti  dell'aderente  generale   o
individuale  che  ha  concluso  l'operazione sul mercato la posizione
contrattuale della controparte originaria di questi;
   4)  gli  originari  contraenti  sono  liberati  dalle   reciproche
obbligazioni derivanti dall'operazione conclusa sul mercato.
  5.  L'invalidita' e l'inefficacia delle obbligazioni nascenti dalle
operazioni  concluse  sul  mercato  possono   essere   fatte   valere
esclusivamente fra gli originari contraenti.
  6.   Nel   rispetto   delle   disposizioni   che   disciplinano  il
funzionamento di ciascun mercato e di quanto previsto nel regolamento
della Cassa,  le  operazioni  concluse  sul  mercato  possono  essere
consensualmente  annullate  dagli  originari contraenti. A seguito di
detto annullamento vengono meno gli effetti di cui al comma 4.
  7. Il trasferimento di posizioni contrattuali in essere puo' essere
effettuato col consenso delle parti interessate, nel  rispetto  delle
disposizioni  previste  nel  regolamento  della  Cassa, e produce gli
effetti di cui al comma 4.