Art. 11. Modalita' di registrazione contabile e compensazione delle posizioni contrattuali 1. La Cassa registra le posizioni contrattuali di ciascun aderente generale e individuale in due conti distinti: un conto "proprio" nel quale vengono registrate esclusivamente le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni effettuate sul mercato dagli aderenti generali e individuali per proprio conto; un conto "terzi" nel quale vengono registrate esclusivamente le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni concluse sul mercato da aderenti generali o individuali per conto dei propri committenti. 2. La Cassa registra le posizioni contrattuali di ciascun aderente generale costituite a fronte di operazioni concluse sul mercato da ciascun aderente indiretto che si avvale di esso per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, in due conti distinti: un conto "proprio - aderente indiretto" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni effettuate dall'aderente indiretto per proprio conto; un conto "terzi - aderente indiretto" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni effettuate dall'aderente indiretto per conto dei propri committenti. 3. Gli aderenti generali registrano le posizioni contrattuali di ciascun aderente indiretto: in piu' "conti terzi" in ognuno dei quali vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per conto di un determinato committente; in un conto "proprio" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per proprio conto. 4. Non sono soggette a compensazione legale le posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti intrattenuti dalla Cassa con gli aderenti generali o individuali con quelle registrate negli altri conti intrattenuti con i medesimi soggetti. 5. Non sono soggette a compensazione legale le posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti intrattenuti da un aderente generale con un aderente indiretto che si avvale di esso al fine della gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle proce- dure di compensazione e garanzia con quelle registrate negli altri conti intrattenuti dai medesimi soggetti. 6. In sede di prima applicazione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, gli aderenti generali possono registrare le posizioni contrattuali di ciascun aderente indiretto: in un conto "terzi" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti; in un conto "proprio" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per proprio conto.