(all. 11 - art. 1)
                              Art. 11.
                Modalita' di registrazione contabile
            e compensazione delle posizioni contrattuali
  1.  La Cassa registra le posizioni contrattuali di ciascun aderente
generale e individuale in due conti distinti:
   un conto "proprio" nel quale vengono registrate esclusivamente  le
posizioni  contrattuali  costituite a fronte di operazioni effettuate
sul mercato dagli aderenti generali e individuali per proprio conto;
   un conto "terzi" nel quale vengono  registrate  esclusivamente  le
posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni concluse sul
mercato  da  aderenti  generali  o  individuali  per conto dei propri
committenti.
  2. La Cassa registra le posizioni contrattuali di ciascun  aderente
generale  costituite  a  fronte di operazioni concluse sul mercato da
ciascun aderente indiretto che si avvale  di  esso  per  la  gestione
delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione
e garanzia, in due conti distinti:
   un   conto  "proprio  -  aderente  indiretto"  nel  quale  vengono
registrate  le  posizioni  contrattuali  costituite   a   fronte   di
operazioni effettuate dall'aderente indiretto per proprio conto;
   un conto "terzi - aderente indiretto" nel quale vengono registrate
le   posizioni   contrattuali   costituite  a  fronte  di  operazioni
effettuate dall'aderente indiretto per conto dei propri committenti.
  3. Gli aderenti generali registrano le  posizioni  contrattuali  di
ciascun aderente indiretto:
   in  piu'  "conti  terzi" in ognuno dei quali vengono registrate le
posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di
operazioni da esso concluse sul mercato per conto di  un  determinato
committente;
   in  un  conto  "proprio" nel quale vengono registrate le posizioni
contrattuali  dell'aderente  indiretto   costituite   a   fronte   di
operazioni da esso concluse sul mercato per proprio conto.
  4.   Non   sono   soggette  a  compensazione  legale  le  posizioni
contrattuali registrate in  ciascuno  dei  conti  intrattenuti  dalla
Cassa  con  gli aderenti generali o individuali con quelle registrate
negli altri conti intrattenuti con i medesimi soggetti.
  5.  Non  sono  soggette  a  compensazione   legale   le   posizioni
contrattuali  registrate  in  ciascuno  dei  conti intrattenuti da un
aderente generale con un aderente indiretto che si avvale di esso  al
fine della gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle proce-
dure  di  compensazione  e garanzia con quelle registrate negli altri
conti intrattenuti dai medesimi soggetti.
  6.  In  sede  di prima applicazione, in deroga alle disposizioni di
cui al comma 3, gli aderenti generali possono registrare le posizioni
contrattuali di ciascun aderente indiretto:
   in un conto "terzi" nel  quale  vengono  registrate  le  posizioni
contrattuali   dell'aderente   indiretto   costituite   a  fronte  di
operazioni  da  esso  concluse  sul  mercato  per  conto  dei  propri
committenti;
   in  un  conto  "proprio" nel quale vengono registrate le posizioni
contrattuali  dell'aderente  indiretto   costituite   a   fronte   di
operazioni da esso concluse sul mercato per proprio conto.