(all. 12 - art. 1)
                              Art. 12.
                          Margini iniziali
  1. Gli aderenti generali sono tenuti al deposito presso la Cassa di
un  margine  iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per
proprio conto o per conto dei propri committenti ovvero  da  aderenti
indiretti  che  si  avvalgono  di  essi per la gestione delle proprie
posizioni contrattuali.
  2. Gli aderenti individuali sono tenuti al deposito presso la Cassa
di un margine iniziale a garanzia delle operazioni  poste  in  essere
per proprio conto o per conto dei propri committenti.
  3. Gli aderenti indiretti sono tenuti al deposito presso l'aderente
generale  del quale si avvalgono al fine della gestione delle proprie
posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia di
un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in  essere  per
conto proprio o dei propri committenti.
  4.  Gli  aderenti  sono  tenuti ad acquisire in deposito dai propri
committenti un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste  in
essere per loro conto.
  5. Il margine iniziale deve essere depositato presso la Cassa dagli
aderenti   generali  o  individuali  e  presso  l'aderente  generale,
dall'aderente indiretto che si avvale di esso per la  gestione  delle
proprie  posizioni  contrattuali  nelle  procedure di compensazione e
garanzia, entro l'orario stabilito per l'inizio delle  contrattazioni
del  giorno  successivo  a quello di conclusione delle operazioni. Il
margine iniziale deve essere depositato dai  committenti  presso  gli
aderenti  in  tempo  utile per l'effettuazione dei depositi di cui ai
commi 1, 2 e 3.
  6. Il margine iniziale deve essere  depositato  a  fronte  di  ogni
posizione contrattuale originata da operazioni concluse sul mercato.
  7.  Il  margine  iniziale  viene  restituito  solo al momento della
chiusura anche anticipata della posizione contrattuale.
  8.  Il  margine  iniziale  non  deve  essere   depositato   qualora
l'operazione  determini  la  chiusura  di  posizioni  contrattuali in
essere.
  9. Ai fini della determinazione dei  margini  di  cui  al  presente
articolo,  le disposizioni di cui ai commi 6, 7 ed 8 si applicano con
riferimento alle posizioni contrattuali nette registrate  a  fine  di
ciascuna  seduta del mercato nei singoli conti di cui all'art. 11. Le
posizioni nette sono date dalla  somma  algebrica  tra  le  posizioni
contrattuali  derivanti  da  operazioni  di  acquisto  e  di  vendita
registrate nel medesimo conto. Dopo  la  fine  di  ogni  giornata  di
contrattazione, la Cassa calcola e comunica ad ogni aderente generale
e individuale l'importo dei margini iniziali da esso dovuti.
  10.   Nel  caso  di  cui  all'art.  11,  comma  6,  ai  fini  della
determinazione dei margini di cui al presente articolo, le  posizioni
contrattuali  registrate  nel conto "terzi" di cui all'art. 11, comma
6, sono evidenziate in due sottoconti:
   un sottoconto "terzi posizioni aperte -  aderente  indiretto"  nel
quale  vengono  registrate  le  posizioni  contrattuali dell'aderente
indiretto costituite a fronte di operazioni di apertura di  posizioni
contrattuali  da  esso  concluse  sul  mercato  per  conto dei propri
committenti;
   un sottoconto "terzi-posizioni chiuse -  aderente  indiretto"  nel
quale  vengono  registrate  le  posizioni  contrattuali dell'aderente
indiretto costituite a fronte di operazioni di chiusura di  posizioni
contrattuali  da  esso  concluse  sul  mercato  per  conto dei propri
committenti, e le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si  applicano
con  riferimento  alle  posizioni  contrattuali  registrate  in  tali
sottoconti secondo  le  modalita'  stabilite  nel  regolamento  della
Cassa.
  11.  La  misura,  le  modalita'  e  i  termini  di  costituzione  e
versamento dei margini iniziali sono stabiliti dal regolamento  della
Cassa nel rispetto delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro
ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1, lettera e), n. 2, del decreto del
Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988  successivamente  modificato
ed  integrato  da  ultimo  con decreto del Ministro del tesoro del 18
febbraio 1992.