Art. 12. Margini iniziali 1. Gli aderenti generali sono tenuti al deposito presso la Cassa di un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per proprio conto o per conto dei propri committenti ovvero da aderenti indiretti che si avvalgono di essi per la gestione delle proprie posizioni contrattuali. 2. Gli aderenti individuali sono tenuti al deposito presso la Cassa di un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per proprio conto o per conto dei propri committenti. 3. Gli aderenti indiretti sono tenuti al deposito presso l'aderente generale del quale si avvalgono al fine della gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia di un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per conto proprio o dei propri committenti. 4. Gli aderenti sono tenuti ad acquisire in deposito dai propri committenti un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per loro conto. 5. Il margine iniziale deve essere depositato presso la Cassa dagli aderenti generali o individuali e presso l'aderente generale, dall'aderente indiretto che si avvale di esso per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, entro l'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni del giorno successivo a quello di conclusione delle operazioni. Il margine iniziale deve essere depositato dai committenti presso gli aderenti in tempo utile per l'effettuazione dei depositi di cui ai commi 1, 2 e 3. 6. Il margine iniziale deve essere depositato a fronte di ogni posizione contrattuale originata da operazioni concluse sul mercato. 7. Il margine iniziale viene restituito solo al momento della chiusura anche anticipata della posizione contrattuale. 8. Il margine iniziale non deve essere depositato qualora l'operazione determini la chiusura di posizioni contrattuali in essere. 9. Ai fini della determinazione dei margini di cui al presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 6, 7 ed 8 si applicano con riferimento alle posizioni contrattuali nette registrate a fine di ciascuna seduta del mercato nei singoli conti di cui all'art. 11. Le posizioni nette sono date dalla somma algebrica tra le posizioni contrattuali derivanti da operazioni di acquisto e di vendita registrate nel medesimo conto. Dopo la fine di ogni giornata di contrattazione, la Cassa calcola e comunica ad ogni aderente generale e individuale l'importo dei margini iniziali da esso dovuti. 10. Nel caso di cui all'art. 11, comma 6, ai fini della determinazione dei margini di cui al presente articolo, le posizioni contrattuali registrate nel conto "terzi" di cui all'art. 11, comma 6, sono evidenziate in due sottoconti: un sottoconto "terzi posizioni aperte - aderente indiretto" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni di apertura di posizioni contrattuali da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti; un sottoconto "terzi-posizioni chiuse - aderente indiretto" nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni di chiusura di posizioni contrattuali da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti, e le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano con riferimento alle posizioni contrattuali registrate in tali sottoconti secondo le modalita' stabilite nel regolamento della Cassa. 11. La misura, le modalita' e i termini di costituzione e versamento dei margini iniziali sono stabiliti dal regolamento della Cassa nel rispetto delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera e), n. 2, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992.