(all. 13 - art. 1)
                              Art. 13.
                        Margini di variazione
  1.  La  Cassa  calcola e comunica, alla fine di ciascuna seduta del
mercato, i margini di variazione dovuti da ciascun aderente  generale
e  individuale ovvero ad esso dovuti. Gli aderenti generali calcolano
e comunicano  quotidianamente,  alla  fine  di  ciascuna  seduta  del
mercato,  i margini di variazione dovuti dagli aderenti indiretti che
si avvalgono di essi al fine della gestione della  propria  posizione
contrattuale  nelle  procedure  di compensazione e garanzia di cui al
presente  capo  ovvero  ad  essi  dovuti.  Gli   aderenti   calcolano
quotidianamente  alla  fine di ciascuna seduta del mercato, i margini
dovuti da ciascun committente ovvero ad esso dovuti.
  2. Il margine di variazione e' pari:
    a) per le  posizioni  contrattuali  in  essere  alla  fine  della
giornata  di  contrattazione  precedente  e  ancora  in  essere, alla
differenza tra il valore al  prezzo  di  chiusura  della  giornata  e
quello al prezzo di chiusura della giornata precedente;
    b)  per  le  posizioni  contrattuali  in  essere  alla fine della
giornata di contrattazione precedente  e  chiuse  nella  giornata  di
contrattazione,   alla   differenza   tra  il  valore  al  prezzo  di
negoziazione e  il  valore  al  prezzo  di  chiusura  della  giornata
precedente;
    c)  per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata
di contrattazione,  alla  differenza  tra  il  valore  al  prezzo  di
negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata stessa;
    d)  per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della
giornata di contrattazione, alla differenza tra i valori ai prezzi di
negoziazione.
  3. I margini di variazione sono dovuti alla Cassa,  dagli  aderenti
generali e individuali che hanno subito una variazione sfavorevole di
prezzo e sono dovuti dalla Cassa agli aderenti generali e individuali
che  hanno  beneficiato  di  una  variazione  favorevole di prezzo. I
margini di  variazione  sono  dovuti  agli  aderenti  generali  dagli
aderenti indiretti e agli aderenti indiretti dai loro committenti che
abbiano  subito  una  variazione  sfavorevole di prezzo. I margini di
variazione sono inoltre dovuti dagli aderenti generali agli  aderenti
indiretti   e   dagli   aderenti  ai  loro  committenti  che  abbiano
beneficiato di una variazione favorevole dei prezzi.
  4. I margini  di  variazione  devono  essere  corrisposti  entro  i
termini  di  cui all'art. 12, comma 5, secondo le modalita' stabilite
nel regolamento della Cassa.
  5. Ai fini della determinazione dei  margini  di  cui  al  presente
articolo,  le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano con
riferimento alle posizioni contrattuali registrate nei singoli  conti
di cui all'art. 11.