Art. 13. Margini di variazione 1. La Cassa calcola e comunica, alla fine di ciascuna seduta del mercato, i margini di variazione dovuti da ciascun aderente generale e individuale ovvero ad esso dovuti. Gli aderenti generali calcolano e comunicano quotidianamente, alla fine di ciascuna seduta del mercato, i margini di variazione dovuti dagli aderenti indiretti che si avvalgono di essi al fine della gestione della propria posizione contrattuale nelle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo ovvero ad essi dovuti. Gli aderenti calcolano quotidianamente alla fine di ciascuna seduta del mercato, i margini dovuti da ciascun committente ovvero ad esso dovuti. 2. Il margine di variazione e' pari: a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il valore al prezzo di chiusura della giornata e quello al prezzo di chiusura della giornata precedente; b) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e chiuse nella giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata precedente; c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata stessa; d) per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra i valori ai prezzi di negoziazione. 3. I margini di variazione sono dovuti alla Cassa, dagli aderenti generali e individuali che hanno subito una variazione sfavorevole di prezzo e sono dovuti dalla Cassa agli aderenti generali e individuali che hanno beneficiato di una variazione favorevole di prezzo. I margini di variazione sono dovuti agli aderenti generali dagli aderenti indiretti e agli aderenti indiretti dai loro committenti che abbiano subito una variazione sfavorevole di prezzo. I margini di variazione sono inoltre dovuti dagli aderenti generali agli aderenti indiretti e dagli aderenti ai loro committenti che abbiano beneficiato di una variazione favorevole dei prezzi. 4. I margini di variazione devono essere corrisposti entro i termini di cui all'art. 12, comma 5, secondo le modalita' stabilite nel regolamento della Cassa. 5. Ai fini della determinazione dei margini di cui al presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano con riferimento alle posizioni contrattuali registrate nei singoli conti di cui all'art. 11.