Art. 14. Margini infragiornalieri 1. Nei casi previsti nel regolamento della Cassa: a) la Cassa puo' chiedere agli aderenti generali e individuali il versamento, entro un termine contestualmente stabilito, di margini iniziali e di variazione calcolati secondo quanto previsto agli articoli 12 e 13, in base alle posizioni contrattuali in essere e valorizzate ai prezzi registrati sul mercato in un dato momento da essa fissato; b) gli aderenti generali richiedono agli aderenti indiretti, margini iniziali e di variazione con le stesse modalita', termini e misure di cui alla lettera a); c) gli aderenti richiedono ai propri committenti margini iniziali e di variazione calcolati con le stesse modalita', termini e misure di cui al punto a). 2. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992: a) la Cassa sospende le negoziazioni dandone immediata notizia al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992; b) la Cassa richiede il versamento di margini iniziali e di variazione secondo quanto stabilito al comma 1, lettera a), in base alle posizioni contrattuali in essere e valorizzate all'ultimo prezzo registrato sul mercato al momento della sospensione; c) gli aderenti generali richiedono agli aderenti indiretti il versamento di margini iniziali e di variazione secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b); d) gli aderenti richiedono ai committenti il versamento dei margini iniziali e di variazione secondo quanto stabilito al comma 1, lettera c); e) la Cassa fissa il momento di riapertura delle contrattazioni e il termine entro cui devono essere effettuati i versamenti di cui alle lettere b), c) e d). 3. Gli aderenti, tuttavia, hanno facolta' di differire il versamento da parte dei propri committenti dei margini di cui ai commi 1 e 2 per un periodo di tempo non superiore alle ventiquattro ore.