(all. 14 - art. 1)
                              Art. 14.
                      Margini infragiornalieri
  1. Nei casi previsti nel regolamento della Cassa:
    a) la Cassa puo' chiedere agli aderenti generali e individuali il
versamento,  entro  un  termine contestualmente stabilito, di margini
iniziali e di  variazione  calcolati  secondo  quanto  previsto  agli
articoli  12  e  13,  in base alle posizioni contrattuali in essere e
valorizzate ai prezzi registrati sul mercato in un  dato  momento  da
essa fissato;
   b)  gli  aderenti  generali  richiedono  agli  aderenti indiretti,
margini iniziali e di variazione con le stesse modalita',  termini  e
misure di cui alla lettera a);
    c) gli aderenti richiedono ai propri committenti margini iniziali
e  di  variazione calcolati con le stesse modalita', termini e misure
di cui al punto a).
  2. Nei casi  previsti  dall'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del
Ministro  del  tesoro dell'8 febbraio 1988 successivamente modificato
ed integrato da ultimo con decreto del Ministro  del  tesoro  del  18
febbraio 1992:
    a) la Cassa sospende le negoziazioni dandone immediata notizia al
Comitato  di  gestione  di  cui  all'art. 2, comma 1, del decreto del
Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988  successivamente  modificato
ed  integrato  da  ultimo  con decreto del Ministro del tesoro del 18
febbraio 1992;
    b) la Cassa richiede il  versamento  di  margini  iniziali  e  di
variazione  secondo  quanto stabilito al comma 1, lettera a), in base
alle posizioni contrattuali in essere e valorizzate all'ultimo prezzo
registrato sul mercato al momento della sospensione;
    c) gli aderenti generali richiedono agli  aderenti  indiretti  il
versamento  di  margini  iniziali  e  di  variazione  secondo  quanto
stabilito al comma 1, lettera b);
    d) gli aderenti  richiedono  ai  committenti  il  versamento  dei
margini iniziali e di variazione secondo quanto stabilito al comma 1,
lettera c);
    e) la Cassa fissa il momento di riapertura delle contrattazioni e
il  termine  entro  cui  devono essere effettuati i versamenti di cui
alle lettere b), c) e d).
  3.  Gli  aderenti,  tuttavia,  hanno  facolta'  di   differire   il
versamento  da  parte  dei  propri  committenti dei margini di cui ai
commi 1 e 2 per un periodo di tempo non superiore  alle  ventiquattro
ore.