(all. 15 - art. 1)
                              Art. 15.
                 Procedura in caso di inadempimento
  1.  Qualora un aderente generale non adempia, nei termini previsti,
agli obblighi di versamento alla Cassa  dei  margini  iniziali  o  di
variazione, ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto quando
questo comporti la consegna dei valori mobiliari:
    a)  la  Cassa,  ai  sensi  dell'art. 12, comma 1, del decreto del
Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente  modificato
ed  integrato  da  ultimo  con decreto del Ministro del tesoro del 18
febbraio 1992, sospende l'aderente generale dalle contrattazioni  nel
mercato e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6 e ne da'
immediata  comunicazione  al  Comitato di gestione di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto del Ministro del tesoro  dell'8  febbraio  1988,
successivamente  modificato  ed  integrato  da ultimo con decreto del
Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992; la Cassa puo' tuttavia  non
sospendere l'aderente generale ove abbia elementi per ritenere che il
pagamento  possa  avvenire  entro  le  tre  ore successive al termine
previsto. Trascorso inutilmente detto termine, la Cassa procede  alla
sospensione  di  cui  alla  presente  lettera,  e  ne  da'  immediata
comunicazione al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente
modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro
del 18 febbraio 1992;
    b)  la  Cassa  provvede  alla  realizzazione  sul  mercato  delle
posizioni  contrattuali  dell'aderente  generale  nei confronti della
Cassa stessa registrate nei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2. Le
disponibilita' cosi' costituite e i margini iniziali  liberati,  sono
utilizzati   dalla  Cassa  per  estinguere  il  debito  dell'aderente
generale. Ove essi  non  siano  sufficienti  a  tal  fine,  la  Cassa
assicura la copertura del residuo;
    c)  la  Cassa  puo',  tuttavia,  differire  la  realizzazione sul
mercato delle posizioni contrattuali registrate nel "conto terzi"  di
cui all'art. 11, comma 1, e in quelli di cui all'art. 11, comma 2, al
fine  di  verificare  la disponibilita' di altri aderenti generali ad
assumere le posizioni contrattuali ivi registrate.  In  tal  caso  le
posizioni  contrattuali  vengono  trasferite  con  i relativi margini
iniziali di garanzia e del trasferimento deve essere data  tempestiva
notizia  ai  committenti  dell'aderente  generale inadempiente e agli
aderenti indiretti che di esso si avvalgono.
  2.  Qualora  un  aderente  individuale  non  adempia,  nei  termini
previsti, agli obblighi di versamento alla Cassa dei margini iniziali
o  di  variazione, ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto
quando questo comporti la consegna dei valori mobiliari:
    a)  la  Cassa,  ai  sensi  dell'art. 12, comma 1, del decreto del
Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente  modificato
ed  integrato  da  ultimo  con decreto del Ministro del tesoro del 18
febbraio 1992, sospende l'aderente individuale  dalle  contrattazioni
nel mercato e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 e ne
da'  immediata  comunicazione al Comitato di gestione di cui all'art.
2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988,
successivamente modificato ed integrato da  ultimo  con  decreto  del
Ministro  del tesoro del 18 febbraio 1992; la Cassa puo' tuttavia non
sospendere l'aderente individuale ove abbia elementi per ritenere che
il pagamento possa avvenire entro le tre ore  successive  al  termine
previsto.  Trascorso inutilmente detto termine, la Cassa procede alla
sospensione di cui alla presente lettera e ne da'  immediata  notizia
al  Comitato  di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del
Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente  modificato
ed  integrato  da  ultimo  con decreto del Ministro del tesoro del 18
febbraio 1992;
    b)  la  Cassa  provvede  alla  realizzazione  sul  mercato  delle
posizioni  contrattuali dell'aderente individuale nei confronti della
Cassa stessa registrate nei conti di cui all'art.  11,  comma  1.  Le
disponibilita'  cosi'  costituite e i margini iniziali liberati, sono
utilizzati  dalla  Cassa  per  estinguere  il  debito   dell'aderente
individuale.  Ove  essi  non  siano  sufficienti a tal fine, la Cassa
assicura la copertura del residuo;
    c) la  Cassa  puo',  tuttavia,  differire  la  realizzazione  sul
mercato  delle posizioni contrattuali registrate nel "conto terzi" di
cui all'art. 11, comma 1, al fine di verificare la disponibilita'  di
altri  aderenti ad assumere le posizioni contrattuali ivi registrate.
In tal caso  le  posizioni  contrattuali  vengono  trasferite  con  i
relativi margini iniziali di garanzia e del trasferimento deve essere
data  tempestiva  notizia  ai  committenti  dell'aderente individuale
inadempiente.
  3. Qualora un aderente indiretto non adempia, nei termini previsti,
agli  obblighi  di  versamento  all'aderente  generale  dei   margini
iniziali  o  di  variazione, ovvero agli obblighi di liquidazione del
contratto quando questo comporti la consegna dei valori mobiliari:
    a) l'aderente generale del quale l'aderente indiretto  si  avvale
al  fine  della  gestione  delle proprie posizioni contrattuali nelle
procedure di compensazione e garanzia, ne da' immediata comunicazione
alla   Cassa   la   quale   sospende   l'aderente   indiretto   dalle
contrattazioni  nel  mercato  e  dalle funzioni di cui all'art. 8. La
Cassa da' immediata comunicazione della sospensione  al  Comitato  di
gestione  di  cui  all'art.  2, comma 1, del decreto del Ministro del
tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed  integrato
da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992;
    b)  l'aderente  generale  provvede alla realizzazione sul mercato
delle posizioni contrattuali dell'aderente  indiretto  nei  confronti
dell'aderente  generale  stesso registrate nel conto "proprio" di cui
all'art. 11, comma 3. Le disponibilita' cosi' costituite e i  margini
iniziali   liberati,   sono  utilizzati  dall'aderente  generale  per
estinguere il debito dell'aderente  indiretto.  Ove  essi  non  siano
sufficienti a tal fine, l'aderente generale assicura la copertura del
residuo;
    c)  La Cassa, verificata la disponibilita' dell'aderente generale
del quale si avvale l'aderente indiretto inadempiente per la gestione
delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione
e garanzia, autorizza l'aderente  generale  stesso  a  trasferire  le
posizioni  contrattuali dell'aderente indiretto, registrate nel conto
"terzi - aderente indiretto" di cui all'art. 11, comma  2,  al  conto
"terzi"  di  cui  all'art.  11, comma 1. Nel caso di indisponibilita'
dell'aderente generale, la Cassa verifica la disponibilita' di  altri
aderenti  generali ad assumere le posizioni contrattuali e i relativi
margini iniziali dell'aderente indiretto registrate nel conto "terzi-
aderente indiretto" di cui all'art. 11, comma 2.
  In caso di indisponibilita' di altri aderenti generali,  l'aderente
generale  provvede  alla  realizzazione  sul  mercato delle posizioni
contrattuali registrate nel conto "terzi - aderenti indiretti" di cui
all'art. 11, comma 2;
    d) In sede di prima applicazione, nel caso di  cui  all'art.  11,
comma  6,  l'aderente  generale in caso di impossibilita' a procedere
secondo le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  c),  provvede  alla
realizzazione  delle  posizioni  contrattuali  registrate  nel "conto
terzi" di cui all'art. 11, comma 6.