Art. 15. Procedura in caso di inadempimento 1. Qualora un aderente generale non adempia, nei termini previsti, agli obblighi di versamento alla Cassa dei margini iniziali o di variazione, ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto quando questo comporti la consegna dei valori mobiliari: a) la Cassa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992, sospende l'aderente generale dalle contrattazioni nel mercato e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6 e ne da' immediata comunicazione al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992; la Cassa puo' tuttavia non sospendere l'aderente generale ove abbia elementi per ritenere che il pagamento possa avvenire entro le tre ore successive al termine previsto. Trascorso inutilmente detto termine, la Cassa procede alla sospensione di cui alla presente lettera, e ne da' immediata comunicazione al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992; b) la Cassa provvede alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali dell'aderente generale nei confronti della Cassa stessa registrate nei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2. Le disponibilita' cosi' costituite e i margini iniziali liberati, sono utilizzati dalla Cassa per estinguere il debito dell'aderente generale. Ove essi non siano sufficienti a tal fine, la Cassa assicura la copertura del residuo; c) la Cassa puo', tuttavia, differire la realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali registrate nel "conto terzi" di cui all'art. 11, comma 1, e in quelli di cui all'art. 11, comma 2, al fine di verificare la disponibilita' di altri aderenti generali ad assumere le posizioni contrattuali ivi registrate. In tal caso le posizioni contrattuali vengono trasferite con i relativi margini iniziali di garanzia e del trasferimento deve essere data tempestiva notizia ai committenti dell'aderente generale inadempiente e agli aderenti indiretti che di esso si avvalgono. 2. Qualora un aderente individuale non adempia, nei termini previsti, agli obblighi di versamento alla Cassa dei margini iniziali o di variazione, ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto quando questo comporti la consegna dei valori mobiliari: a) la Cassa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992, sospende l'aderente individuale dalle contrattazioni nel mercato e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 e ne da' immediata comunicazione al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992; la Cassa puo' tuttavia non sospendere l'aderente individuale ove abbia elementi per ritenere che il pagamento possa avvenire entro le tre ore successive al termine previsto. Trascorso inutilmente detto termine, la Cassa procede alla sospensione di cui alla presente lettera e ne da' immediata notizia al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992; b) la Cassa provvede alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali dell'aderente individuale nei confronti della Cassa stessa registrate nei conti di cui all'art. 11, comma 1. Le disponibilita' cosi' costituite e i margini iniziali liberati, sono utilizzati dalla Cassa per estinguere il debito dell'aderente individuale. Ove essi non siano sufficienti a tal fine, la Cassa assicura la copertura del residuo; c) la Cassa puo', tuttavia, differire la realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali registrate nel "conto terzi" di cui all'art. 11, comma 1, al fine di verificare la disponibilita' di altri aderenti ad assumere le posizioni contrattuali ivi registrate. In tal caso le posizioni contrattuali vengono trasferite con i relativi margini iniziali di garanzia e del trasferimento deve essere data tempestiva notizia ai committenti dell'aderente individuale inadempiente. 3. Qualora un aderente indiretto non adempia, nei termini previsti, agli obblighi di versamento all'aderente generale dei margini iniziali o di variazione, ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto quando questo comporti la consegna dei valori mobiliari: a) l'aderente generale del quale l'aderente indiretto si avvale al fine della gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, ne da' immediata comunicazione alla Cassa la quale sospende l'aderente indiretto dalle contrattazioni nel mercato e dalle funzioni di cui all'art. 8. La Cassa da' immediata comunicazione della sospensione al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992; b) l'aderente generale provvede alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali dell'aderente indiretto nei confronti dell'aderente generale stesso registrate nel conto "proprio" di cui all'art. 11, comma 3. Le disponibilita' cosi' costituite e i margini iniziali liberati, sono utilizzati dall'aderente generale per estinguere il debito dell'aderente indiretto. Ove essi non siano sufficienti a tal fine, l'aderente generale assicura la copertura del residuo; c) La Cassa, verificata la disponibilita' dell'aderente generale del quale si avvale l'aderente indiretto inadempiente per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, autorizza l'aderente generale stesso a trasferire le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto, registrate nel conto "terzi - aderente indiretto" di cui all'art. 11, comma 2, al conto "terzi" di cui all'art. 11, comma 1. Nel caso di indisponibilita' dell'aderente generale, la Cassa verifica la disponibilita' di altri aderenti generali ad assumere le posizioni contrattuali e i relativi margini iniziali dell'aderente indiretto registrate nel conto "terzi- aderente indiretto" di cui all'art. 11, comma 2. In caso di indisponibilita' di altri aderenti generali, l'aderente generale provvede alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali registrate nel conto "terzi - aderenti indiretti" di cui all'art. 11, comma 2; d) In sede di prima applicazione, nel caso di cui all'art. 11, comma 6, l'aderente generale in caso di impossibilita' a procedere secondo le disposizioni di cui alla lettera c), provvede alla realizzazione delle posizioni contrattuali registrate nel "conto terzi" di cui all'art. 11, comma 6.